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Sull´affidabilità tecnico-scientifica di “google maps” in un processo di revisione

(Cass. Pen., Sez. V, 14 gennaio 2021, n. 1519)

stralcio a cura di Giulio Baffa

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“2.1. In tema di revisione la prova nuova è quella che, ex art. 630 c.p.p., comma 1, lett. c), da sola o unitamente a quelle già acquisite, sia idonea a ribaltare il giudizio di colpevolezza dell’imputato (…); tuttavia, poichè l’istituto della revisione è diretto a portare al risultato che al giudicato sia sostituita una nuova, diversa pronuncia, all’esito di un nuovo, diverso, giudizio, affinchè il giudizio possa dirsi “nuovo”, esso deve necessariamente fondarsi su elementi di indagine diversi da quelli compresi nel processo conclusosi con il giudizio precedente (Sez. U, n. 6019 del 11/05/1993, Ligresti, Rv. 193421;[…]). Donde, nel giudizio di revisione non può mai costituire nuova prova la testimonianza la cui ammissione sia richiesta al fine di ottenere una diversa e nuova valutazione delle prove già apprezzate con la sentenza di condanna (…),posto che quando il giudicato di condanna si sia fondato su prove testimoniali, solo la dimostrazione (positiva) della loro falsità è suscettibile di essere utilizzata come supporto ad una richiesta di revisione della sentenza, e non già il mero dubbio postumo della loro affidabilità (…)”. “(…)” “3.1. (…) Non costituisce prova “nuova” una diversa valutazione tecnica o scientifica di dati già valutati, in quanto quest’ultima si traduce in un apprezzamento critico di emergenze già conosciute e delibate nel procedimento, sostanziandosi in una mera “rilettura” di un medesimo dato di fatto già processualmente accertato in via definitiva (…)”. “3.2. D’altro canto nulla è stato allegato dal ricorrente in ordine all’affidabilità tecnico scientifica dei mezzi istruttori invocati, ancorchè si trattasse di profilo decisivo: è stato, infatti, affermato, che è inammissibile la richiesta di revisione della sentenza di condanna fondata su nuovi accertamenti scientifici ove manchi la riconosciuta affidabilità tecnica degli stessi, difettando la natura di “prova nuova” (…)”. “3.2.1. Quanto all’esperimento giudiziale da eseguirsi tramite “google maps” va rilevato che si tratta di un sistema basato su una mera stima del tempo occorrente per l’arrivo a destinazione, che, [continua ..]

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