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La registrazione di una conversazione sul luogo di lavoro non giustifica il licenziamento se utilizzata per fini difensivi

Argomento: Diritto del lavoro
Sezione: Sezione Semplice

(Cass. Civ., Sez. lavoro, 29 settembre 2022, n. 28398)

stralcio a cura di Fabrizia Rumma

“32. Si censura la sentenza impugnata per avere escluso la ritorsività del licenziamento muovendo da un presupposto errato e cioè la non utilizzabilità delle registrazioni dei colloqui tra presenti, in contrasto con l'orientamento di legittimità e sebbene controparte non avesse in alcun modo contestato lo svolgimento dei colloqui registrati e il relativo contenuto. (...)  (...)34.Il primo motivo di ricorso incidentale è fondato. 35.Questa Corte ha affermato che la registrazione di una conversazione tra presenti possa costituire fonte di prova entro i limiti e le condizioni specificamente individuate. Si è, in particolare, statuito che la registrazione su nastro magnetico di una conversazione possa costituire fonte di prova, ex art. 2712 c.c., se colui contro il quale la registrazione è prodotta non contesti che la conversazione sia realmente avvenuta, nè che abbia avuto il tenore risultante dal nastro, e sempre che almeno uno dei soggetti, tra cui la conversazione si svolge, sia parte in causa; il disconoscimento, da effettuare nel rispetto delle preclusioni processuali degli artt. 167 e 183  c.p.c., deve essere chiaro, circostanziato ed esplicito e concretizzarsi nell'allegazione di elementi attestanti la non corrispondenza tra la realtà fattuale e quella riprodotta (Cass. n. 1250 del 2018 ; n. 5259 del 2017 ; n. 27424 del 2014 ). 36.Nel valutare se la condotta di registrazione di conversazioni tra un dipendente e i suoi colleghi presenti, all'insaputa dei conversanti, potesse integrare una grave violazione del diritto alla riservatezza che giustifica il licenziamento, questa Corte ha chiarito (v. Cass. n. 11322 del 2018 ; v. anche Cass. n. 12534 del 2019 e n. 31204 del 2021 , entrambe in motivazione) che il D.Lgs. n. 196 del 2003 , art. 24 , permette di prescindere dal consenso dell'interessato quando il trattamento dei dati, pur non riguardanti una parte del giudizio in cui la produzione venga eseguita, sia necessario per far valere o difendere un diritto, a condizione che essi siano trattati esclusivamente per tali finalità e per il periodo strettamente necessario al loro perseguimento (Cass. 20 settembre 2013, n. 21612 ); sicchè, l'utilizzo a fini difensivi di registrazioni di colloqui tra il dipendente e i colleghi sul luogo di lavoro non necessita del consenso dei presenti, in ragione dell'imprescindibile necessità di bilanciare le contrapposte [continua ..]

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