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Intervento in causa e litisconsorzio necessario

Argomento: Procedura civile
Sezione: Sezione Semplice

(Cass. Civ., Sez. I, 2 febbraio 2022, n. 3252)

stralcio a cura di Daniela Evoluzionista

“(…) L'istituto del litisconsorzio necessario rinviene la sua base normativa nell'art. 102 c.p.c., che è stato giustamente definito "una norma in bianco", in quanto si limita a descrivere una particolare disciplina processuale senza specificare le ragioni in forza delle quali questa debba in concreto applicarsi. Le riflessioni che su tale norma (e più generale sull'istituto dalla stessa disciplinato) sono state compiute dalla dottrina e giurisprudenza, peraltro, hanno ormai posto in luce, con estrema chiarezza, che la sussistenza del litisconsorzio necessario non può considerarsi limitata alle ipotesi in cui vi sia una specifica norma di legge "legittimante" (come pure spesso accade), ma affonda le sue radici in più ampie esigenze di carattere sistematico, legate (salvi i rari casi in cui la necessità del litisconsorzio sia meramente propter opportunitatem) da un lato alla configurazione della sottostante situazione soggettiva da tutelare (e in particolare alla sua riferibilità soltanto a due ovvero a più soggetti), nonchè, dall'altro lato, agli effetti della decisione che l'autorità giudiziaria è chiamata a pronunciare. In questa prospettiva, come noto, la concezione tradizionale richiede per la sussistenza del litisconsorzio necessario la presenza di un diritto o rapporto giuridico direzionato nei confronti di più soggetti, nonchè l'instaurazione di un processo di natura costitutiva, perchè soltanto in quest'ultimo caso lo scopo della tutela giurisdizionale e la produzione degli effetti richiesti dovrebbero ritenersi impossibili laddove perseguiti inter pauciores. Dunque, è nella concorrente sussistenza di entrambi tali dati che il rapporto processuale viene normalmente ritenuto inscindibile ed il relativo giudizio necessariamente unitario. (…) Nell'ampia schiera dei legittimati attivi rientra, dunque, senza dubbio, anche la figura dell'altro genitore, il cui legame di filiazione non viene messo in discussione tramite l'azione; ma la littera legis tace, invece, sulla posizione di quest'ultimo, nell'eventualità in cui l'azione sia stata da altri esercitata, ed induce, così, a chiedersi se lo stesso debba comunque essere chiamato a partecipare al giudizio in qualità di litisconsorte necessario ovvero possa rimanervi estraneo, per prendere poi atto, in un successivo momento, degli effetti della decisione. (…) [continua ..]

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