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L'adozione e la coesistenza dei legami parentali sia con la famiglia del padre adottivo sia con quelli della famiglia del padre biologico.

Argomento: Delle persone e della famiglia
Sezione: Sezione Semplice

(Cass. Civ., Sez. I, 5 aprile 2022, n. 10989)

stralcio a cura di Daniela Evoluzionista

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“(…) Secondo la giurisprudenza consolidata di questa Corte, il giudice chiamato a decidere sullo stato di abbandono del minore, e quindi sulla dichiarazione di adottabilità, deve accertare la sussistenza dell'interesse del minore a conservare il legame con i suoi genitori biologici, pur se deficitari nelle loro capacità genitoriali, perché l'adozione legittimante costituisce una extrema ratio cui può pervenirsi quando non si ravvisi tale interesse, considerato che nell'ordinamento coesistono sia il modello di adozione fondato sulla radicale recisione dei rapporti con i genitori biologici, sia modelli che escludono tale requisito e consentono la conservazione del rapporto, quali le forme di adozione disciplinate dagli artt. 44 ss. della l. n. 184 del 1983 e in particolare l'art. 44, lett. d) (Cass., n. 3643/2020; Sez. un., n. 12193/2019; n. 12692/2016). Le sentenze citate affermano, in particolare, il principio per cui l'adozione in questione implica la conservazione dello status di figlia dell'adottata rispetto al genitore biologico e la continuità relazionale con lo stesso. (…) nel caso concreto, in conformità della sentenza della Corte costituzionale, l'adozione, da parte del ricorrente, della figlia della moglie realizza appieno il preminente interesse della minore, anche attraverso la creazione di legami parentali con la famiglia del genitore adottivo, e dunque sulla base della coesistenza dei legami sia con la famiglia di quest'ultimo sia con quelli della famiglia del padre biologico. Al riguardo, la Corte costituzionale ha altresì precisato che: l'idea per cui si possa avere una sola famiglia appare smentita proprio dalla riforma della filiazione e da come il principio di eguaglianza si è riverberato sullo status filiationis; il figlio nato fuori dal matrimonio ha, infatti, a ben vedere, due distinte famiglie giuridicamente tra di loro non comunicanti; l'identità stessa del bambino è connotata da questa doppia appartenenza, e disconoscere i legami che scaturiscono dal vincolo adottivo, quasi fossero compensati dai rapporti familiari di sangue, equivale a disconoscere tale identità e, dunque, non è conforme ai principi costituzionali. La realizzazione del preminente interesse della minore risulta altresì confermata anche dalle positive relazioni dei servizi sociali circa il suo inserimento nella nuova famiglia creata dalla madre e dal [continua ..]

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