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L'installazione dell'ascensore sulle parti comuni, a cura di taluni condomini, a loro spese, è legittima ex art. 1102 c.c.

Argomento: Della proprietà
Sezione: Sezione Semplice

(Cass. Civ., Sez. II, 14 giugno 2022, n. 19087)

stralcio a cura di Fabrizia Rumma

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"(...)T.R. e CA.El., in qualità di proprietarie degli appartamenti posti al terzo piano del fabbricato facente parte del Condominio sito in (OMISSIS), interni nn. 5 e 6, convenivano, davanti al Tribunale di Roma, G.M.C., C.G., P.A. e Ca.Io. nonchè CO.Gi., rispettivamente proprietari degli altri quattro appartamenti posti ai piani primo e secondo dello stabile (...) chiedendo che fosse accertato il loro diritto di installare, a proprie spese, un ascensore all'interno dell'edificio realizzato nell'anno 1960, che ne era sprovvisto. (...) con il primo motivo i ricorrenti denunciano, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione dell'art. 1120 c.c., comma 4 (già comma 2), per avere la Corte d'appello ammesso l'innovazione relativa all'installazione dell'ascensore, nonostante, in base al progetto presentato dagli attori, essa rendesse le scale comuni inservibili all'uso e alla sicurezza sia dei condomini sia delle persone terze (loro ospiti). (...)In primis, la Corte di merito ha fatto corretta applicazione del principio secondo cui, qualora un esborso relativo ad innovazioni non debba essere ripartito fra i condomini, per essere stato assunto interamente a proprio carico da uno di essi, trova applicazione la disposizione generale dell'art. 1102 c.c., che contempla anche le innovazioni, in forza della quale ciascun partecipante può servirsi della cosa comune - purchè non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri condomini di farne uguale uso, secondo il loro diritto - e può, perciò, apportare alla stessa, a proprie spese, le modificazioni necessarie a consentirne il migliore godimento (Cass. Sez. 6-2, Ordinanza n. 16815 del 24/05/2022; Sez. 2, Sentenza n. 4439 del 20/02/2020; Sez. 2, Ordinanza n. 31462 del 05/12/2018; Sez. 2, Sentenza n. 1529 del 11/02/2000). (...)Per le stesse ragioni è legittima la delibera dell'assemblea di condominio che, con la maggioranza qualificata di cui all'art. 1136 c.c., comma 5, (ante novella di cui alla L. n. 220 del 2012), richiamato dall'art. 1120, deliberi l'installazione di un ascensore nel vano scala condominiale a cura e spese di alcuni condomini soltanto, purchè sia fatto salvo il diritto degli altri condomini di partecipare in qualunque tempo ai vantaggi di tale innovazione, contribuendo nelle spese di esecuzione dell'impianto ed in quelle di manutenzione dell'opera, ed ove risulti che dalla [continua ..]

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