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Azione revocatoria nei confronti dell'imprenditore fallito entro un anno dalla vendita dei beni

Argomento: Diritto fallimentare
Sezione: Sezione Semplice

(Cass. Civ., Sez. II, 25 gennaio 2022, n. 2218)

Stralcio a cura di Francesco Taurisano

“[…]La Corte d’appello di Brescia – dopo aver dato atto del passaggio in giudicato dell’inefficacia della seconda vendita, non avendo la curatela del Fallimento I. proposto appello (ed anzi essendo rimasta contumace anche in secondo grado)… ha inoltre precisato che l’azione non sarebbe inammissibile, bensì infondata, per mancanza dell’eventus damni; (…) Ai fini della revoca della vendita di propri beni effettuata dall'imprenditore, poi fallito entro un anno, ai sensi dell'art. 67, comma secondo, legge fall. (nel testo originario, applicabile "ratione temporis"), l'"eventus damni" è "in re ipsa" e consiste nel fatto stesso della lesione della "par condicio creditorum", ricollegabile, per presunzione legale assoluta, all'uscita del bene dalla massa conseguente all'atto di disposizione; pertanto, grava sul curatore il solo onere di provare la conoscenza dello stato di insolvenza da parte dell'acquirente, mentre la circostanza che il prezzo ricavato dalla vendita sia stato utilizzato dall'imprenditore, poi fallito, per pagare un suo creditore privilegiato (eventualmente anche garantito, come nella specie, da ipoteca gravante sull'immobile compravenduto) non esclude la possibile lesione della "par condicio", né fa venir meno l'interesse all'azione da parte del curatore, poiché è solo in seguito alla ripartizione dell'attivo che potrà verificarsi se quel pagamento non pregiudichi le ragioni di altri creditori privilegiati, che successivamente all'esercizio dell'azione revocatoria potrebbero in tesi insinuarsi. (Nell'enunciare il principio in massima, la S.C. ha altresì precisato che la natura distributiva, e non indennitaria, dell'azione prevista dal comma secondo dell'art. 67 è rimasta ferma anche dopo la riforma della disciplina della revocatoria fallimentare operata dal d.l. 14 marzo 2005, n. 35, convertito in legge 14 maggio 2005, n. 80, il cui art. 2 si è limitato a dimezzare il "periodo sospetto", con l'introduzione di talune eccezioni alla regola, implicitamente confermative quindi della stessa)» (Cass. Sez. U, 7028/2006).”

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