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Recesso ad nutum del socio: è possibile solo quando la società è contratta a tempo indeterminato e non anche a tempo determinato, sia pure per un lungo periodo

Argomento: Delle società
Sezione: Sezione Semplice

(Cass. Civ., Sez. I, 5 settembre 2022, n. 26060)

stralcio a cura di Vito Quaglietta

“(…) l’art. 2473, secondo comma, cod. civ, con disposizione che ricalca analoga disciplina dettata per le S.p.A. non quotate, riconosce a ciascun socio di una società a responsabilità limitata il diritto di recedere in ogni momento dalla stessa, salvo preavviso, qualora la società risulti contratta a tempo indeterminato; (…) - la sentenza non definitiva impugnata aderisce alla tesi secondo cui il diritto di recesso ad nutum va riconosciuto non solo quando la società è contratta a tempo indeterminato, ma anche quando lo statuto preveda un termine particolarmente lungo, facendo leva sul precedente rappresentato dalla sentenza di questa Corte n. 9662 del 22 aprile 2013, che ha valorizzato sia il criterio, proprio della disciplina delle società di persone ma richiamato per ragioni di ordine sistematico, relativo alla durata della vita del socio, sia il collegamento funzionale tra il termine di durata della società e il progetto di attività che si intende perseguire, sia l’impossibilità di ricostruire l'effettiva volontà delle parti circa l'opzione fra una durata a tempo determinato o indeterminato della società in caso di fissazione di un termine di durata oltremodo lontano nel tempo (nel caso di specie, 2100); (…) - tuttavia, deve osservarsi che questa Corte, con successiva ordinanza (Cass. Civ., Sez. I, n. 8962 del 19 marzo 2019,) si è espressa, sia pure con riferimento ad una previsione statutaria recante una durata meno lontana nel tempo (2050, anziché 2100), in senso contrario all’assimilazione delle situazioni di durata indeterminata e di durata eccessivamente lontana nel tempo, ponendo in evidenzia sia il dato letterale dell'art. 2473, secondo comma, cod. civ., che limita tassativamente la possibilità di recedere ad nutum al solo caso di società contratta a tempo indeterminato, sia la necessità di pervenire ad una valutazione sistematica delle disposizioni, che tenga conto della differente disciplina dettata per le società a responsabilità limitata rispetto a quella operante per le società di persone, sia, infine, l’interesse dei creditori sociali al mantenimento dell’integrità del patrimonio sociale; (…) - tesi interpretativa ha ricevuto conferma dalla sentenza di questa Corte (Cass. Civ. Sez I, n. 4716 del 21 febbraio 2020), la quale, [continua ..]

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