Argomento:
Delle persone e della famigliaSezione:
Sezione Semplice
(Cass. Civ., Sez. I, 18 ottobre 2022, n. 30671)
stralcio a cura di Ida Faiella
[…] La Corte di appello di Bologna […] accoglieva […] l'appello proposto da OMISSIS nei confronti di OMISSIS avverso la decisione del Tribunale di Bologna [...] e rideterminava in Euro 400,00 mensili la misura dell'assegno divorzile ed in pari importo l'assegno di mantenimento in favore del figlio maggiorenne ma non autosufficiente, oltre al 100% delle spese straordinarie.
La Corte distrettuale rilevava che non era in discussione il diritto alla percezione dell'assegno divorzile ma solo il quantum […] Avverso tale decisione OMISSIS propone ricorso per cassazione affidato a tre motivi […] Con il secondo si denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art. 5, comma VI, 1. nr 898/1970 e la totale pretermissione del criterio assistenziale, potenzialmente rilevante ex se e in ogni caso la non corretta interpretazione del criterio compensativo in relazione all'art. 360 comma 1 nr 3 c.p.c. per avere la Corte di appello obliterato l'aspetto assistenziale ritenendo preponderante quello compensativo. […] Nel presente giudizio, come si è detto, viene in discussione unicamente il quantum dell'assegno per la cui determinazione la Corte di appello ha fatto riferimento ai criteri indicati nell'art. 5 della L. n. 898 del 1970 ponendo l'accento oltre che sulle disponibilità economiche del soggetto onerato anche sulla durata legale del matrimonio escludendo dal computo il periodo di convivenza more uxorio vissuto dalla coppia prima di legalizzare l'unione. Il giudice del merito si è attenuto al dato letterale della prescrizione normativa (durata del matrimonio) senza dare rilievo alcuno al periodo antecedente al formale coniugio, protrattosi per sette anni e caratterizzato da una stabilità affettiva oltre che dall'assunzione spontanea di reciproci obblighi di assistenza.
La convivenza prematrimoniale è un fenomeno di costume che è sempre più radicato nei comportamenti della nostra società cui si affianca un accresciuto riconoscimento - nei dati statistici e nella percezione delle persone - dei legami di fatto intesi come formazioni familiari e sociali di tendenziale pari dignità rispetto a quelle matrimoniali. Da questo punto di vista il riconoscimento di una certa sostanziale identità, dal punto di vista della dignità sociale, tra i due fenomeni di aggregazione affettiva, sotto alcuni punti di vista (non certo per tutti) rende meno coerente il [continua ..]
» Per l'intero contenuto effettuare il login
inizio