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Ai fini di provare il perfezionamento della procedura notificatoria non è sufficiente la prova dell'avvenuta spedizione della raccomandata

Eugenia Manescalchi

 

 

La questione sottoposta al vaglio della Suprema Corte riguarda se, in caso di irreperibilità relativa del destinatario, ai fini del perfezionamento della notifica di un atto processuale tramite il servizio postale, possa considerarsi sufficiente la prova della spedizione della raccomandata informativa (CAD), ovvero se sia invece necessario il deposito dell’avviso di ricevimento di tale raccomandata.

La complessità della questione sottoposta ai giudici di legittimità è riconducibile al rischio di considerare notificato un atto che, in realtà, non rientra concretamente nella sfera di cognizione del destinatario. In particolare, nel caso de quo trattavasi di avviso di accertamento tributario non consegnato al destinatario per temporanea assenza del destinatario stesso. All’esito dei primi due gradi di giudizio era stato ritenuto essersi svolta ritualmente la procedura di notificazione e, comunque, affermato l’onere, non soddisfatto dalla ricorrente, di impugnazione degli avvisi di accertamento altresì per vizi di merito.

In forza di un primo indirizzo ermeneutico, la prova del perfezionamento della notifica a mezzo posta poteva essere fornita, in caso di assenza temporanea del destinatario, solo con la produzione in giudizio dell’avviso di ricevimento della raccomandata contenente l’atto notificando con l’attestazione di spedizione della CAD; in base ad una seconda soluzione interpretativa, invece, la prova de qua può essere raggiunta solo se ed in quanto se il notificante produce l’avviso di ricevimento in quanto esso rappresenta l’unico mezzo per verificare l’effettiva ricezione della CAD.

Le Sezioni Unite, nella sentenza oggetto del presente commento, risolvono il contrasto giurisprudenziale aderendo al secondo orientamento sopra richiamato, ritenendo che la comunicazione di avvenuto deposito abbia un ruolo infungibile al fine di garantire l’effettiva conoscibilità dell'atto oggetto di notifica ed affermano il principio di diritto secondo cui  “..la prova del perfezionamento della procedura notificatoria può essere data dal notificante esclusivamente mediante la produzione giudiziale dell’avviso di ricevimento della raccomandata che comunica l’avvenuto deposito dell’atto notificando presso l’ufficio postale (c.d. CAD), non essendo a tal fine sufficiente la prova dell’avvenuta spedizione della raccomandata medesima” (preced. conf: Cass. SS.UU. n. 21928 del 07.09.2018).  Nell’accogliere il terzo motivo di ricorso, la Suprema Corte ha ricordato che, alla luce dell’orientamento interpretativo più recente della giurisprudenza di legittimità, non sussiste a carico del contribuente alcun onere di impugnare l’atto, nel caso di specie una cartella esattoriale, per vizi di merito. La diretta conseguenza è che detto onere non può costituire una ratione decidendiDetta interpretazione è da considerarsi costituzionalmente orientata, atteso che la Corte Costituzionale aveva dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 8, L. 890/1982 per violazione dell’art. 24 Costituzione nella parte in cui non prevedeva che, nella fattispecie di assenza di persone idonee al ritiro non venisse appunto data la comunicazione stessa” (in tal senso: Corte Cost. sent. n. 346/1998), nonché dell'art. 140 c.p.c., nella parte in cui prevedeva il perfezionamento della notifica non effettuata a causa di irreperibilità del destinatario sul presupposto della sola spedizione della raccomandata informativa dell'avvenuto deposito dell'atto notificando, invece che con il ricevimento della stessa (in tal senso: Corte Cost., sent. n. 3/2010). 

Argomento: Procedura civile
Sezione: Sezioni Unite

(Cass. Civ., SS.UU., 15 aprile 2021 n. 10012)

stralcio a cura di Eleonora Branno

"(...) Ciò posto, come detto, la ricorrente afferma di non avere mai ricevuto la notifica degli atti impositivi prodromici alla cartella esattoriale impugnata ed in particolare, trattandosi pacificamente di notifica "postale diretta" non perfezionatasi con la consegna del plico raccomandato a causa della sua temporanea assenza, di non aver mai ricevuto la "raccomandata informativa" dell'avvenuto deposito degli atti notificandi presso l'ufficio postale (CAD) così come prescritto dalla L. n. 890 del 1982, art. 8, comma 2, seconda parte; afferma altresì che era onere processuale dell'agenzia fiscale provare il contrario (solo) mediante la produzione in giudizio dell'avviso di ricevimento della (seconda) raccomandata contenente detto avviso, non essendo, pacificamente, ciò avvenuto, poichè l'Ente impositore si è limitato a produrre giudizialmente soltanto l'avviso di ricevimento della "prima raccomandata" (quella contenente l'avviso di accertamento notificando), con l'attestazione dell'agente postale della temporanea assenza della destinataria e dell'avvenuta spedizione della "seconda raccomandata" prescritta dalla specifica disposizione legislativa appena citata. 4. La Sezione Quinta civile con la citata ordinanza interlocutoria sottopone dunque alla valutazione delle Sezioni Unite la questione che afferma oggetto di contrasto giurisprudenziale interno alla giurisprudenza di legittimità - se sia sufficiente per il giudizio di rituale perfezionamento della procedura notificatoria in esame la prova offerta dall'Agenzia delle entrate (primo avviso di ricevimento con dette attestazioni) oppure necessario, anche ed essenzialmente, che il notificante depositi l'avviso di ricevimento della "raccomandata informativa" (CAD). In effetti, come puntualmente evidenziato dalla Sezione rimettente, si registra un' evoluzione, piuttosto evidente, della giurisprudenza di questa Corte in ordine a tale questione giuridica. (...) 6. Tuttavia, a partire dalla ordinanza della medesima Sezione. Quinta civile n. 5077 del 21 febbraio 2019, secondo un diverso orientamento, al verificarsi della fattispecie concreta in esame (notifica a mezzo posta/assenza temporanea del destinatario ovvero di persone idonee alla ricezione dell'atto notificando), per considerare perfezionata la procedura notificatoria è invece necessario verificare in concreto l'avvenuta ricezione della CAD ed a tal fine il notificante è [continua ..]

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