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In materia di danni da contagio, la compensazione tra l'importo dovuto a titolo di risarcimento ed equo indennizzo, non può operare qualora l'importo dell'indennizzo non sia determinato né provato.

Argomento: Dei fatti illeciti
Sezione: Sezione Semplice

(Cass. Civ., Sez. III, 15 Aprile 2022, n. 12388)

stralcio a cura di Fabrizia Rumma

“(...)1. Con il primo motivo di ricorso - violazione e falsa applicazione della L. n. 210 del 1992, art. 1, art. 2697 c.c., comma 2 e art. 115 c.p.c., in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 - parte ricorrente censura l'impugnata sentenza nella parte in cui ha disposto la decurtazione dell'indennizzo dal risarcimento sulla mera scorta del positivo responso della Commissione Medica Ospedaliera che aveva accertato la sussistenza del nesso causale tra la trasfusione subita e l'infezione contratta. (...)1.1 Il motivo è fondato. Come correttamente affermato dalla Corte territoriale, la compensatio lucri cum damno integra un'eccezione in senso lato, vale a dire non già l'adduzione di un fatto modificativo o impeditivo o estintivo del diritto altrui, ma una mera difesa o articolazione difensiva in ordine all'esatta globale entità del danno effettivamente patito dal danneggiato, entità che resta l'oggetto iniziale della controversia e non è ampliata dalla detta valutazione. Pertanto, nella determinazione del danno il giudice può, nell'individuazione dell'esatta entità, fare riferimento a tutte le risultanze del giudizio, in virtù del principio di acquisizione della prova, in forza del quale ogni elemento istruttorio ritualmente acquisito concorre alla decisione, a prescindere dalla parte che lo abbia addotto (cfr., da ultimo, Cass., 3 n. 26757/2020 e Cass., 3 n. 24177/2020). Ciò posto, occorre però rilevare che, nel caso in esame, il giudice d'appello ha accolto l'eccezione di compensazione sollevata dal Ministero appellante in sede di comparsa conclusionale esclusivamente sulla base della generica ammissione della G. al riconoscimento dei benefici di cui alla L. n. 210 del 1992, che era stata allegata dalla stessa nella propria produzione documentale depositata in primo grado. Ha, di conseguenza, stabilito la decurtazione dell'indennizzo dall'ammontare risarcitorio senza operare alcun riscontro sull'effettiva quantificazione e sull'effettivo percepimento del beneficio da parte della G..(...)Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, la compensazione, pure astrattamente sussistente tra l'importo dovuto a titolo di risarcimento e quello riconosciuto quale equo indennizzo, non può operare qualora, come nel caso di specie, l'importo dell'indennizzo non sia determinato nè determinabile nè vi sia prova del suo avvenuto pagamento, in quanto l'astratta [continua ..]

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