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Applicabilità della disciplina antiusura agli interessi moratori anche se solo pattuiti

Argomento: Delle obbligazioni
Sezione: Sezione Semplice

(Cass. Civ., Sez. I, 1 agosto 2022, n. 23857)

stralcio a cura di Giovanni Pagano

"(...)Con un unico motivo la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione (…) per aver la Corte di appello escluso che il tasso moratorio usurario previsto contrattualmente non potesse travolgere anche il tasso corrispettivo. Il motivo (…) è comunque infondato. Come ritenuto dalle Sezioni Unite di questa Corte "la disciplina antiusura, essendo volta a sanzionare la promessa di qualsivoglia somma usuraria dovuta in relazione al contratto, si applica anche agli interessi moratori, la cui mancata ricomprensione nell’ambito del Tasso effettivo globale medio (T.e.g.m.) non preclude l'applicazione dei decreti ministeriali di cui alla L. n. 108 del 1996, art. 2, comma 1, ove questi contengano comunque la rilevazione del tasso medio praticato dagli operatori professionali; ne consegue che, in quest'ultimo caso, il tasso-soglia sarà dato dal T.e.g.m., incrementato della maggiorazione media degli interessi moratori, moltiplicato per il coefficiente in aumento e con l'aggiunta dei punti percentuali previsti, quale ulteriore margine di tolleranza, dall'art. 2, comma 4, mentre invece, laddove i decreti ministeriali non rechino l'indicazione della suddetta maggiorazione media, la comparazione andrà effettuata tra il Tasso effettivo globale (T.e.g.) del singolo rapporto, comprensivo degli interessi moratori, e il T.e.g.m. così come rilevato nei suddetti decreti (Cass. sez. Un. 19597/2020). La regola della usura vale dunque anche per gli interessi di mora. Inoltre, essa vale sol che gli interessi vengano pattuiti, in quanto l'art. 644 c.p. qualifica come illecita la condotta di chi si fa dare, si, ma anche semplicemente promettere, interessi a tasso usuraio; senza considerare che la sanzione della nullità mira a tutelare il debitore, e sarebbe vanificata se costui potesse agire per la nullità della clausola solo dopo aver corrisposto gli interessi e dunque dopo averla attuata adempiendovi. (...) affermato che anche la mera pattuizione di interessi moratori a tasso di usura è nulla, è infondato il motivo nella parte in cui asserisce che tale nullità si estende agli interessi corrispettivi. Anche su questo punto è sufficiente richiamare la regola fissata dalle già citate Sezioni Unite secondo cui "dall'accertamento dell'usurarietà discende l'applicazione dell'art. 1815 c.c., comma 2, di modo che gli interessi moratori non sono dovuti nella misura (usuraria) [continua ..]

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