home / Archivio / Diritto Civile raccolta del 2022 / Nel conflitto tra gli atti traslativi della proprietà dei medesimi cespiti prevale l'atto ..

indietro stampa contenuto leggi libro


Nel conflitto tra gli atti traslativi della proprietà dei medesimi cespiti prevale l'atto trascritto per primo

Argomento: Della proprietà
Sezione: Sezione Semplice

(Cass. Civ., Sez. II, 20 Maggio 2022, n. 16356)

stralcio a cura di Fabrizia Rumma

"(...) In primis si evidenzia che, ove ne ricorrano le condizioni, le ragioni petitorie fatte valere dal convenuto possono avere una portata meramente inibitoria della tutela possessoria invocata dall'attore, e non già giustificare la prevalenza funzionale e sincronica, sulle lamentate lesioni della signoria di fatto sulla res, dell'autonoma difesa petitoria articolata in un separato giudizio, con la conseguente denegata, potenziale idoneità della decisione petitoria ad assumere efficacia di giudicato in pendenza del giudizio possessorio. Ad avviso della giurisprudenza di legittimità più recente, per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 25 del 3 febbraio 1992 - che ha dichiarato l'illegittimità, per contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost., dell'art. 705 c.p.c., nella parte in cui subordina la proposizione del giudizio petitorio alla definizione della controversia possessoria e alla esecuzione della relativa decisione anche quando da tale esecuzione possa derivare al convenuto pregiudizio irreparabile -, il convenuto in giudizio possessorio può opporre le sue ragioni petitorie quando dalla esecuzione della decisione sulla domanda possessoria potrebbe derivargli un danno irreparabile, purchè l'eccezione sia finalizzata solo al rigetto della domanda possessoria (e non anche ad una pronuncia sul diritto con efficacia di giudicato) e non implichi, quindi, una deroga delle ordinarie regole sulla competenza (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 16000 del 18/06/2018; Sez. 2, Ordinanza n. 6236 del 14/03/2018; Sez. 2, Sentenza n. 10862 del 30/10/1998; Sez. 2, Sentenza n. 12579 del 06/12/1995; Sez. 2, Sentenza n. 3825 del 22/04/1994). (...) Riconoscere, in presenza di un pregiudizio irreparabile, la separata tutelabilità delle pretese petitorie ha, infatti, conseguenze ben più invasive del mero riconoscimento della facoltà di far valere tale pregiudizio esclusivamente in chiave inibitoria all'interno del giudizio sul possesso. Senonchè l'odierno ricorrente ha fatto valere le proprie ragioni petitorie non già nel giudizio possessorio, ma intraprendendo un'autonoma azione di regolamento di confini a giudizio possessorio in corso. In secondo luogo - e ciò varrebbe quand'anche si aderisse all'orientamento minoritario e più risalente secondo cui il danno irreparabile al diritto dominicale del preteso spoliante infrange [continua ..]

» Per l'intero contenuto effettuare il login inizio