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Affinchè possa configurarsi un collegamento negoziale in senso tecnico non è sufficiente un nesso occasionale tra i negozi

Argomento: Delle obbligazioni
Sezione: Sezione Semplice

(Cass. Civ., Sez. II, 23 marzo 2022, n. 9475)

Stralcio a cura di Edvige Pellegrino

“Il Tribunale di Sassari accoglieva l'opposizione proposta da F.A.C. e P.G. avverso il Decreto Ingiuntivo emesso dal medesimo Tribunale sul ricorso della Banca di S. per la somma di Euro 135.421,38 a titolo di saldo negativo del conto corrente intrattenuto con la medesima banca e di rate scadute e a scadere di un mutuo chirografario stipulato fra le parti.  Il Tribunale adito, espletata una consulenza tecnica d'ufficio […]riteneva non provati i fatti costitutivi della pretesa creditoria della banca intimante sulla scorta delle conclusioni esposte nella consulenza tecnica d'ufficio che aveva evidenziato l'esistenza di un saldo attivo a favore della correntista una volta espunte le poste nulle, e cioè quelle relative al tasso ultra legale e all'anatocismo non pattuito espressamente e dichiarava, inoltre, la nullità del mutuo chirografario stipulato l'11 maggio del 2007 per illiceità della causa, in quanto dagli estratti conto prodotti risultava che le somme mutuate erano state utilizzate per ripianare l'esposizione debitoria della correntista, circostanza non contestata dall'opposta. La Banca proponeva appello avverso la suddetta sentenza. Osservava la Corte d'Appello che il contratto di mutuo non è un contratto di scopo […] Ciò premesso, nella specie, la parte mutuataria non aveva allegato in modo circostanziato il motivo illecito comune perseguito da entrambe le parti ai sensi dell'art. 1345  c.c.. La motivazione della decisione di primo grado risultava sul punto apparente, limitandosi il rilievo di illiceità alla circostanza che il finanziamento era stato erogato mediante accredito sul conto corrente già negativo, fatto questo neutro rispetto alla possibilità di utilizzo della somma, non potendosi quindi evincere un collegamento negoziale tra i due contratti. […]La Corte d'Appello ha ritenuto non dimostrato il collegamento negoziale tra i due contratti. In particolare, si legge nella sentenza impugnata che la motivazione con la quale il giudice di primo grado aveva dichiarato la nullità del mutuo era meramente apparente e fondata sull'unica circostanza che il finanziamento era stato erogato mediante accredito sul conto corrente. Tale circostanza non era sufficiente per affermare un collegamento negoziale dal quale farne discendere l'illiceità della causa del contratto di mutuo[…] La decisione, peraltro, è conforme all'insegnamento di [continua ..]

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