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Rapporto tra disciplina dell'usura ed interessi moratori e corrispettivi

Argomento: Delle obbligazioni
Sezione: Sezione Semplice

(Cass. Civ., Sez. III, 12 luglio 2022, n. 21973)

stralcio a cura di Giovanni Pagano

“(…) le Sezioni Unite di questa Corte hanno già avuto modo di affermare (la disciplina antiusura, essendo volta a sanzionare la promessa di qualsivoglia somma usuraria dovuta in relazione al contratto, si applica anche agli interessi moratori, la cui mancata ricomprensione nell'ambito del Tasso effettivo globale medio (T.e.g.m.) non preclude l'applicazione dei decreti ministeriali di cui all'art. 2, comma 1, L. n. 108 del 1996, ove questi contengano comunque la rilevazione del tasso medio praticato dagli operatori professionali; (…) dall'accertamento dell'usurarietà discende l'applicazione dell'art. 1815, 2° co., c.c., di modo che gli interessi moratori sono dovuti non nella pattuita misura usuraria bensì in quella degli interessi corrispettivi lecitamente convenuti, in applicazione dell'art. 1224, 1° co., c.c. ( v. Cass., Sez. Un., 18/9/2020, n. 19597). Si è al riguardo precisato che tale soluzione trova invero fondamento nella circostanza che una volta caduta la clausola degli interessi moratori resta un danno per il creditore insoddisfatto che viene automaticamente ristorato mediante la corresponsione degli interessi corrispettivi nella stessa misura dovuta per il tempo dell'adempimento in relazione alla disponibilità del denaro. A tale stregua, la nullità degli interessi moratori non determina di per sé la nullità degli interessi corrispettivi, sicché (anche) gli interessi moratori sono -come detto- dovuti nella minor misura degli interessi corrispettivi lecitamente pattuiti, dall'usurarietà dei soli interessi moratori non dovendo invero desumersi la totale gratuità del contratto di mutuo, venendosi altrimenti a determinare addirittura un vantaggio patrimoniale per il debitore inadempiente ( v. Cass., Sez. Un., 18/9/2020, n. 19597 ). Orbene, di tale principio la corte di merito ha (…) fatto piena e corretta applicazione (...) là dove ha affermato che “l'usurarietà del tasso degli interessi moratori previsto dall'art. 11 del contratto di leasing” non incide “sulla validità della pattuizione relativa agli interessi corrispettivi”, dando altresì atto che “l'art. 11 non esaurisce la regolamentazione dell'entità degli interessi dovuti in forza del contratto, essendo disciplinati gli interessi corrispettivi dalla clausola dell'art. 6 (che rimanda alle condizioni particolari di [continua ..]

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