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La liquidazione del danno alla salute in favore del danneggiato portatore di una pregressa patologia

Argomento: Dei fatti illeciti
Sezione: Sezione Semplice

(Cass. Civ., Sez. III, del 20 luglio 2022, n. 22724)

stralcio a cura di Giulia Solenni

 

(…) 3. (…) in tema di responsabilità civile, qualora la produzione di un evento dannoso risulti riconducibile alla concomitanza di una condotta umana e di una causa naturale (come il pregresso stato di invalidità del danneggiato), l'autore del fatto illecito risponde, in base ai criteri della causalità naturale, di tutti i danni che ne sono derivati, a nulla rilevando che gli stessi siano stati concausati anche da eventi naturali; eventi, viceversa, la cui incidenza rileva ai fini della stima del danno, in applicazione del principio della c.d. causalità giuridica(…) 4. Tali principi hanno trovato frequente applicazione in caso di liquidazione dei danni alla salute, per cui, ove il danneggiato sia affetto da una patologia invalidante pregressa e irreversibile, il danno alla salute concretamente risarcibile dev'essere determinato considerando sia la differenza tra lo stato di invalidità complessivamente presentato dal danneggiato dopo il fatto illecito e lo stato patologico pregresso, sia la situazione che si sarebbe determinata se non fosse intervenuto il fatto lesivo imputabile. 5.In termini più analitici, ove la preesistenza della malattia in capo al danneggiato costituisca una concausa naturale dell'evento di danno, il concorso del fatto umano la rende irrilevante in virtù del precetto dell'equivalenza causale dettato dall'art. 41 c.p., sicché di essa non dovrà tenersi conto nella determinazione del grado di invalidità permanente e nella liquidazione del danno. In tali casi, peraltro, occorrerà distinguere tra la diversa natura delle patologie preesistenti, assumendo rilievo, sul piano della causalità giuridica (ai sensi dell'art.1223 c.c.), la circostanza che la preesistente menomazione abbia carattere di 'coesistenza' o di 'concorrenza'. In particolare, la pregressa menomazione coesistente è, di norma, irrilevante rispetto ai postumi dell'illecito apprezzati secondo un criterio controfattuale (vale a dire stabilendo cosa sarebbe accaduto se l'illecito non si fosse verificato), sicché anche di essa non dovrà tenersi conto nella determinazione del grado di invalidità permanente e nella liquidazione del danno; viceversa, secondo lo stesso criterio, quella concorrente assume rilievo in quanto gli effetti invalidanti sono meno gravi, se isolata, e più gravi, se associata ad altra menomazione (anche se afferente ad [continua ..]

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