Argomento:
Delle obbligazioniSezione:
Sezione Semplice
(Cass. Civ., Sez. II, 19 gennaio 2022, n. 1627)
stralcio a cura di Daniela Evoluzionista
“(…) Spettano di pieno diritto gli interessi aventi natura compensativa (Cass. n. 5584/1987; n. 2240/1985), che si cumulano con la rivalutazione monetaria, in quanto la rivalutazione monetaria e gli interessi sulla somma liquidata assolvono funzioni diverse (Cass. n. 9517/2002), poiché la prima mira a ripristinare la situazione patrimoniale del danneggiato quale era anteriormente al fatto generatore del danno ed a porlo nelle condizioni in cui si sarebbe trovato se l'evento non si fosse verificato, mentre i secondi hanno natura compensativa, con la conseguenza che le due misure sono giuridicamente compatibili e pertanto debbono essere corrisposti anche gli interessi, intesi come strumento per compensare il creditore del lucro cessante in dipendenza del ritardo nel conseguimento materiale della somma dovuta a titolo di risarcimento (Cass. n. 11937/2002). È stato anche riconosciuto che gli interessi c.d. compensativi costituiscono una mera modalità liquidatoria del danno da ritardo nei debiti di valore, fermo restando che non è configurabile alcun automatismo nel riconoscimento degli stessi, essendo onere del creditore provare, anche in base a criteri presuntivi, che la somma rivalutata (o liquidata in moneta attuale) sia inferiore a quella di cui avrebbe disposto, alla stessa data della sentenza, se il pagamento della somma originariamente dovuta fosse stato tempestivo (Cass. n. 18564/2018).
(…) Si chiarisce che qualora si provveda all'integrale rivalutazione del credito, tale rivalutazione si sostituisce al danno presunto costituito dagli interessi legali, ed è idonea, quale espressione del totale danno sofferto in concreto, a coprire l'intera area dei danni subiti dal creditore stesso, con la conseguenza che non sono dovuti interessi moratori accordati al creditore dal primo comma dell'art. 1224 c.c., verificandosi altrimenti l'effetto che il creditore riceverebbe due volte la liquidazione dello stesso danno e conseguirebbe più di quanto avrebbe ottenuto se l'obbligazione fosse stata tempestivamente adempiuta (Cass. n. 11975/2006). In questo caso, gli interessi legali sulla somma rivalutata dovranno essere perciò calcolati dalla data della liquidazione (Cass. n. 7948/2020, richiamata dalla controricorrente nella memoria). (…)
Tale rilievo, formulato sulla base di un principio corretto, costituisce apprezzamento di merito, incensurabile in questa sede di legittimità. Le [continua ..]
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