Argomento:
Delle persone e della famigliaSezione:
Sezione Semplice
(Cass. Civ., Sez. I, 11 gennaio 2022, n. 663)
stralcio a cura di Gianmarco Meo
“ (…) Si deve quindi ritenere, in ciò correggendosi la motivazione del provvedimento impugnato, che anche un accordo intervenuto alla cessazione di un rapporto di convivenza di fatto, al fine di disciplinare le modalità di contribuzione dei genitori ai bisogni e necessità della prole, deve essere riconosciuto valido come atto espressivo dell'autonomia privata, pienamente lecito nella materia, non essendovi necessità di un'omologazione o controllo giudiziale preventivo. Tuttavia, tale accordo ad oggetto l’adempimento di obbligo ex lege (...), cosicché l'autonomia contrattuale delle parti assolve allo scopo solo di regolare le concrete modalità di adempimento di una prestazione comunque dovuta ed incontra un limite, sotto il profilo della perdurante definitiva vincolatività ed efficacia fra le parti del negozio concluso, nella corrispondenza delle pattuizioni in esso contenute alle effettive esigenze del figlio. (…) in sostanza, l'accordo, benché valido, e pure in assenza di un sopravvenuto mutamento delle condizioni economiche dei genitori, non preclude al giudice che sia chiamato a valutarne la rispondenza agli obblighi di mantenimento del figlio, e che lo reputi inidoneo o insufficiente allo scopo, di integrarlo e/o di modificarlo. Nell'operare la valutazione richiestagli il giudice deve infatti ispirarsi al criterio fondamentale dell'esclusivo interesse morale e materiale della prole (art. 337 ter, 2° co., cod. civ.); sicché l'adozione dei provvedimenti ritenuti opportuni ad assicurare detto interesse non solo non incontra, come si è già detto, i limiti processuali - costituiti dal dovere di rispetto del principio della domanda e del principio dispositivo - di cui all'art. 112 cod. proc. civ., ma, a maggior ragione, non può ritenersi subordinata alla salvaguardia dei patti liberamente stipulati dai genitori nell'esercizio della loro autonomia negoziale, il cui contenuto è la cui congruità formano per l'appunto oggetto di delibazione. Devono essere quindi a fermati i seguenti i principi di diritto: “in tema di mantenimento dei figli nati da genitori non coniugati alla luce del disposto di cui all'art. 337 ter quarto comma c.c., anche un accordo negoziale intervenuto tra i genitori non coniugati e non conviventi, al fine di disciplinare le modalità di contribuzione degli stessi ai bisogni e necessità dei [continua ..]
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