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Il contratto di compravendita è nullo ex art. 1418 co. 1 c.c. se il debitore trasferisce un bene immobile quale pagamento del debito usurario

Argomento: Del contratto di compravendita
Sezione: Sezione Semplice

(Cass. Civ., Sez. II, 17 gennaio 2022, n. 1221)

stralcio a cura di Daniela Evoluzionista

“(…) è noto che la fattispecie del reato di usura è integrata allorché taluno si fa dare o promettere un vantaggio usurario e non è richiesto che la vittima abbia corrisposto interessi usurari ma è sufficiente che siano stati promessi. Non è quindi necessario un calcolo del dare e dell'avere per verificare se effettivamente siano state corrisposte somme eccessive tali da sfociare nell'illecito vantaggio per verificare l'illiceità della causa del contratto. (…) Occorre richiamare l'evoluzione giurisprudenziale sulla c.d. "nullità virtuale" per violazione di norme penali che riconduce nell'alveo della violazione di norme imperative ex art. 1418 c.c. le ipotesi c.d. dei «reati in contratto» qualora la norma penale violata miri alla tutela di esigenze di interesse collettivo. Con riferimento al delitto di estorsione, di recente questa Corte ha affermato che «Il contratto stipulato per effetto diretto del reato di estorsione è affetto da nullità ai sensi dell'art. 1418 c.c., rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, in conseguenza del suo contrasto con norma imperativa, dovendosi ravvisare una violazione di disposizioni di ordine pubblico in ragione delle esigenze d'interesse collettivo sottese alla tutela penale, in particolare l'inviolabilità del patrimonio e della libertà personale, trascendenti quelle di mera salvaguardia patrimoniale dei singoli contraenti perseguite dalla disciplina sull'annullabilità dei contratti»  (Sez. 2, Sent. n. 17959 del 2020). (…) Ciò premesso, quello che in questa sede rileva è che l'evidente connotazione e dimensione pubblicistica della tutela delle vittime dei reati di estorsione vale anche per le vittime del reato di usura, quale indice sicuro della sussistenza di esigenze di interesse collettivo sottese alla tutela penale, trascendenti quelle di mera salvaguardia patrimoniale dei singoli contraenti. (…) Deve ritenersi, pertanto, che qualora siano stati pattuiti interessi o altri vantaggi usurari quale corrispettivo di una prestazione di denaro, il contratto di compravendita con il quale il debitore trasferisca un bene immobile quale pagamento del debito usurario è nullo ex art. 1418, primo comma, c.c., tenuto conto dell'interesse generale di ordine pubblico tutelato dalla norma penale violata. In tal caso, infatti, non può [continua ..]

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