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Quando ricorrono i presupposti dell'azione di garanzia, il compratore, che ha subito danno a causa dei vizi della cosa, può esercitare la sola azione di risarcimento

Argomento: Del contratto di compravendita
Sezione: Sezione Semplice

(Cass. Civ., Sez. II, 17 gennaio 2022, n. 1218)

stralcio a cura di Gianmarco Meo

“ (…) Ad avviso del ricorrente entrambi i giudici del merito avrebbero accertato e dichiarato la sussistenza del denunciato inadempimento della (omissis), ma ciò nonostante sullo specifico punto e sulla relativa domanda giudiziale la Corte distrettuale avrebbe totalmente omesso di considerare che su siffatto capo della pronuncia era ‘calato il definitivo giudicato'. Il motivo va respinto in quanto, oltre ad essere articolato in modo confuso, non è fondato. Il ricorrente non tiene conto del fatto che sebbene l'azione di risarcimento del danno spettante all'acquirente per l'inadempimento del venditore abbia carattere autonomo, nel senso che è proponibile indipendentemente dall'esperimento dell'azione di risoluzione del contratto o di quella di riduzione del prezzo, occorre pur sempre, tuttavia, che ricorrano i presupposti dell'azione di garanzia, e che siano quindi non solo dimostrati la sussistenza e la rilevanza dei vizi, ma anche osservati i termini di decadenza e di prescrizione e, più in generale, tutte le condizioni stabilite per l'esercizio di tale azione (cfr. Cass. n. 15481 del 2001; Cass. n. 3527 del 1993). In questi termini la circostanza per cui la Corte di appello, e prima il Tribunale, con valutazione "in fatto" congrua ed esaustiva, ha riconosciuto che il conglomerato bituminoso fornito non fosse perfettamente corrispondente ai criteri contrattuali concordati non incideva sulla natura del bene fornito, id est che non fosse risultato inidoneo all'uso cui era destinato, vale di per se' ad elidere il presupposto e dell'azione di garanzia e di qualsivoglia pretesa risarcitoria. Nei medesimi termini quindi per nulla si giustificano le prospettazioni della ricorrente secondo cui "sia il Tribunale che la Corte d'Appello hanno, in definitiva, accertato e dichiarato la sussistenza del denunciato inadempimento della (omissis)" e che "su detto capo della decisione (l'inadempimento), è calato il definitivo giudicato", giacche' proprio dal tenore complessivo della decisione emerge che non vi era stato il grave inadempimento dedotto. Da ciò discende che il rigetto della domanda di risarcimento dei danni risulta consequenziale e non meritevole di censura.”  

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