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L'esistenza di un danno all'immagine della P.A. non dipende dalla qualità soggettiva del responsabile

Argomento: Dei fatti illeciti
Sezione: Sezioni Unite

(Cass. Civ., SS.UU., 12 ottobre 2022, n. 29862)

stralcio a cura di Fabrizia Rumma

“(…)3.5. Sulla terza censura (insussistenza d'un danno all'immagine dell'Amministrazione). Con una terza censura la ricorrente ha dedotto che la Corte d'appello avrebbe illegittimamente accolto (anche) la domanda di risarcimento del danno all'immagine della pubblica amministrazione, danno non concepibile con riferimento alle condotte di soggetti estranei alla pubblica amministrazione. Il motivo è, in primo luogo, inammissibile per estraneità alla ratio decidendi. La sentenza impugnata, infatti, non ha preso affatto posizione sull'esistenza d'un "danno all'immagine", sicchè il motivo censura una statuizione che nella sentenza impugnata manca. 3.5.1. Benchè tale rilievo sia assorbente, osserva il Collegio ad abundantiam che la censura sarebbe comunque infondata. Il principio di diritto invocato dalla ricorrente, secondo cui soltanto soggetti appartenenti alla pubblica amministrazione potrebbero essere condannati a risarcire il danno all'immagine sofferto da quest'ultima, non è infatti corretto. Il danno civile è atipico: chiunque può arrecarlo a chiunque, e con qualunque condotta. Così, ad esempio, il funzionario di fatto, il calunniatore, il millantatore, l'appaltatore infedele, il concessionario di pubblici servizi disonesto, pur non appartenendo alla pubblica amministrazione, con le loro condotte ben potrebbero arrecare un danno all'immagine di quest'ultima. L'esistenza di un danno all'immagine della p.a. è un giudizio analitico a posteriori che dipende dalla natura della condotta illecita e dalle sue conseguenze, e non un giudizio sintetico a priori che dipenda dalla qualità soggettiva del responsabile. Che un reato doganale possa nuocere all'immagine della p.a. è stato del resto già ammesso dalla giurisprudenza penale di questa Corte (Sez. 5 pen., Sentenza n. 12777 del 22.3.2019, in motivazione, p. 8.3; Sez. 3 pen., Sentenza n. 35457 del 1/10/2010, Rv. 248632 - 01), così come in ripetute occasioni si è ammesso che il reato commesso dall'extraneus alla p.a. possa recare nocumento all'immagine di questa, suscitando nei cittadini la sensazione dell'inefficienza o della collusione di essa col reo (così Sez. 3, Sentenza n. 11752 del 17/03/2008, Rv. 239464; Sez. 3, n. 35868 del 1.10.2002, Rv. 222512; nonchè Sez. 2 pen., Sentenza n. 150 del 4/01/2013, Rv. 254675, e Sez. 1 pen., Sentenza n. 10371 del 18/10/1995, Rv. 202736, ambedue [continua ..]

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