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Revoca del pagamento in favore del creditore pignoratizio ex art. 67 l. fallimentare e diritto del creditore ad insinuarsi nel passivo del fallimento.

Argomento: Diritto fallimentare
Sezione: Sezioni Unite

(Cass. Civ., SS.UU., 16 febbraio 2022, n. 5049)

stralcio a cura di Francesco Taurisano

"(...)  L'eventus damni, secondo le S.U., in questa ipotesi, è in re ipsa consistendo nella lesione della "par condicio creditorum", ricollegabile, per presunzione legale assoluta, all'uscita del bene dalla massa conseguente all'atto di disposizione. (...) la circostanza che il prezzo ricavato dalla vendita sia stato utilizzato dall'imprenditore, poi fallito, per pagare un suo creditore privilegiato non esclude la indicata lesione della "par condicio", né fa venir meno l'interesse all'azione da parte del curatore, dal momento che solo in seguito alla ripartizione dell'attivo potrà verificarsi se quel pagamento non pregiudichi le ragioni di altri creditori privilegiati i quali, successivamente all'esercizio dell'azione revocatoria, potrebbero in tesi insinuarsi. (...) la natura distributiva, e non indennitaria, dell'azione prevista dal comma secondo dell'art. 67 è rimasta ferma anche dopo la riforma della disciplina della revocatoria fallimentare operata dal d.l. 14 marzo 2005, n. 35, convertito in legge 14 maggio 2005, n. 80, il cui art. 2 si è limitato a dimezzare il "periodo sospetto", "con l'introduzione di talune eccezioni alla regola, implicitamente confermative quindi della stessa". "E' stato inoltre evidenziato che il legislatore con il regime giuridico della revocatoria fallimentare ha inteso colpire (...) il recupero di ciò che è uscito dal patrimonio del debitore in una situazione d'insolvenza in modo da sottrarre il beneficiario del pagamento dalla posizione di creditore concorrente. La revocabilità dei pagamenti eseguiti nel periodo sospetto da parte di creditori muniti di garanzia reale non è stata più posta in discussione nella giurisprudenza successiva di legittimità (Cass. 4785 del 2010 e più di recente 16565 e 24627 del 2018) (…). 11.2 Solo in seguito alla ripartizione dell'attivo potrà verificarsi se il pagamento non pregiudichi le ragioni degli altri creditori privilegiati che anche successivamente all'esercizio della revocatoria intendano insinuarsi così da tenere conto della possibile presenza di crediti prededucibili nel passivo fallimentare o di altri crediti di grado poziore destinati ad essere soddisfatti con preferenza rispetto a quello che ha subito la revocatoria, oltre che l'evenienza di insinuazioni tardive.  Il quadro dei crediti prededucibili non può dirsi mai del tutto immutabile perché si [continua ..]

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