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Videosorveglianza condominiale senza consenso unanime

Argomento: Della proprietà
Sezione: Sezione Semplice

(Cass. Civ., Sez. II, 11 maggio 2022, n.14969)  

stralcio a cura di Daniela Evoluzionista

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“(…) 1. E’ stato in più occasione chiarito da questa Corte che funzione dell'intercapedine è quella di fare circolare l'aria ed evitare umidità ed infiltrazioni d'acqua a vantaggio di tutto il fabbricato (Cass. n. 7889/2000; n. 4391/2005). In questo senso il Condominio aveva sollevato una contestazione non solo chiara e specifica, ma perfettamente in linea con il principio secondo il quale le spese relative alle opere e ai manufatti deputati a preservare l'edificio condominiale da agenti atmosferici sono assoggettate alla ripartizione in misura proporzionale al valore delle singole proprietà esclusive, ai sensi della prima parte dell'art. 1123 c.c.., non rientrando, per contro, fra quelle parti suscettibili di destinazione al servizio dei condomini in misura diversa, ovvero al godimento di alcuni condomini e non di altri, di cui all'art. 1123, secondo e terzo comma, c.c. (Cass. n. 64/2013; n. 10371/2021). 2.(…) Una parte della giurisprudenza di merito sosteneva che la delibera dell'assemblea condominiale che approva l'installazione di un impianto di video sorveglianza relativo a parti comuni, non rientra, in senso assoluto, tra quelle riconducibili all'approvazione dell'assemblea. Altro orientamento faceva salvo il caso in cui la decisione fosse stata assunta all'unanimità dai condomini, perfezionandosi in questo caso un comune consenso idoneo a fondare effetti tipici di un negozio dispositivo dei diritti coinvolti. Una terza impostazione si accontentava della deliberazione a maggioranza e per la prospettata violazione della privacy dei condomini richiamava la giurisprudenza della Corte di cassazione penale secondo cui installare una telecamera sul cortile condominiale non integra gli estremi del reato di cui all'art. 615-bis c.p. Il legislatore della novella, con un articolo dedicato, ossia il nuovo art.1122-ter c.c., ha introdotto, nel sistema della disciplina condominiale, la video sorveglianza. La nuova disposizione prescrive che le deliberazioni concernenti l'installazione su parti comuni di impianti volti a consentire la video sorveglianza di essi sono approvate dall'assemblea con la maggioranza di cui all'art. 1136, comma 1, c.c.. La norma, quindi, ha confermato la correttezza della soluzione già anticipata da una parte della precedente giurisprudenza di merito. 2.1. In quanto alle obiezioni sul carattere voluttuario o gravoso dell'innovazione, deve ricordarsi che le innovazioni [continua ..]

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