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I rapporti tra la riunione fittizia e l'azione di riduzione

Argomento: Delle successioni
Sezione: Sezione Semplice

(Cass. Civ., Sez. II, 5 maggio 2022, n. 14193)

stralcio a cura di Daniela Evoluzionista

“3. (…) La dispensa dalla collazione ha la finalità, potenziando la facoltà di disposizione del donante, di esonerare il donatario dal conferimento del donatum, con l'effetto che la successione si svolge, e la determinazione delle quote di eredità si attua, come se la donazione non fosse stata fatta e il bene, che ne fu l'oggetto, non fosse uscito dal patrimonio del de cuius a titolo liberale (Cass. n. 711/1966; n. 268/1984; n. 989/1995); il tutto, naturalmente, fino all'invalicabile limite dell'intangibilità della quota di riserva dei legittimari (Cass. n. 2633/1969). È fin troppo ovvio, infatti, tenuto conto del carattere cogente delle norme sulla c.d. successione necessaria, che la dispensa dalla collazione non importa l'esclusione del bene donato dalla riunione fittizia, ai fini della determinazione della porzione disponibile (Cass. n. 74/1967), né implica la non assoggettabilità della donazione alla riduzione. Ciò risulta dall'art. 737, comma 2, c.c., ove si dice che ex art. art. 553 c.c., (Cass. n. 7/1967; n. 837/1986), si deve certamente aggiungere quella del concorso di legittimari con istituiti non in quote determinate, ma genericamente nella disponibile. Le operazioni sono quelle solite, indicate nell'art. 556 c.c. In primo luogo, si determina il valore dei beni appartenenti al defunto al tempo della morte. Il valore del relictum va determinato con riferimento al momento dell'apertura della successione. Dal valore così calcolato sidetrae l'ammontare dei debiti ereditari (se ci sono). Al valore netto del relictum si aggiunge il valore dei beni elargiti con atti di disposizione tra vivi a titolo gratuito, determinato in base alle regole dettate dagli art. 747 a 750 del Codice civile. Per determinare la quota spettante a ogni singolo legittimario occorre però ancora un'ulteriore operazione: occorre imputare alla sua porzione legittima le donazioni ed i legati a lui fatti, salvo che ne sia stato espressamente dispensato (Cass. n. 12919/2012; n. 27352/2014). Il valore dei beni oggetto di liberalità in conto (o di legati in sostituzione di legittima) deve essere imputato alla porzione indisponibile fino a concorrenza delle quote individuali spettanti ai gratificati. In aggiunta a quanto ricevuto, il legittimario ha diritto di conseguire, a titolo di legittima, soltanto la differenza tra il valore della quota in astratto riservatagli dalla legge e quello dei beni [continua ..]

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