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Onere della prova in ambito sanitario

Argomento: Delle obbligazioni
Sezione: Sezione Semplice

(Cass. Civ., Sez. VI, 22 aprile 2021, n. 10592)

stralcio a cura di Ida Faiella

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“(...)Nel 2007 L.L. convenne dinanzi al Tribunale di Catania il Ministero della salute, l'Assessorato per la sanità della Regione Sicilia ed il Commissario liquidatore della gestione stralcio della ex Usl della Provincia di Catania, chiedendone la condanna al risarcimento del danno. A fondamento della domanda dedusse di aver contratto una infezione causata dal virus dell'HCV in conseguenza di una emotrasfusione cui era stata sottoposta nell'ospedale "Gravina" ... nel 1987. (...) La Corte d'appello motivò il rigetto della domanda nei confronti dell'assessorato osservando che l'attrice non aveva "mai allegato che l'ospedale "Gravina" ... abbia provveduto alle trasfusioni approvvigionandosi di sangue tramite un proprio centro trasfusionale e non, come avviene nella normalità dei casi, utilivando sacche di provenienza esterna". 4. Ricorre per cassazione avverso la suddetta sentenza L.L. (...)In primo grado l'attrice a fondamento della colpa dell'azienda ospedaliera aveva allegato - in sintesi - che l'obbligo di assistenza sanitaria gravante sull'ospedale comportava la garanzia del risultato di non infettare il paziente, ed aveva invocato il principio res ipsa loquitur, in virtù del quale il fatto stesso dall'infezione dimostrava di per sè che l'ospedale aveva tenuto una condotta colposa(...) Ne discende che la Corte d'appello, dinanzi alla domanda attorea sopra descritta, avrebbe dovuto in concreto accertare se l'assessorato, successore dell'azienda ospedaliera, avesse o non avesse provato la "causa non imputabile" di cui all'art. 1218 c.c., a nulla rilevando che l'attrice non avesse "allegato che l'ospedale abbia provveduto alle trasfusioni approvvigionandosi di sangue tramite un proprio centro trasfusionale"(...) PRINCIPI DI DIRITTO(..)nella controversia tra il paziente che assuma di avere contratto un'infezione in conseguenza d'una emotrasfusione, e la struttura sanitaria ove quest'ultima venne eseguita, non è onere del primo allegare e provare che l'ospedale abbia tenuto una condotta negligente o imprudente nella acquisizione e nella perfusione del plasma, ma è onere del secondo allegare e dimostrare di avere rispettato le norme giuridiche e le leges artis che presiedono alle suddette attività"(...)”

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