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Fumi nocivi ed intollerabili emessi dalle canne fumarie

Ciro Maria Ruocco

 

 

La pronuncia in esame analizza la problematica attinente alle intollerabili emissioni di fumi nocivi dalle canne fumarie, nel caso in cui sia presente un regolamento comunale che stabilisca distanze minime rispetto alle luci o vedute più prossime. In particolare, la Cassazione dichiara inammissibile il ricorso presentato avverso la sentenza della Corte d’Appello di Roma, la quale, a differenza della pronuncia di primo grado del Tribunale di Rieti, che aveva ritenuto insussistente alcuna lesione della situazione possessoria invocata dalla ricorrente, accoglieva il gravame proposto dalla parte appellante.

Nello specifico, il problema riguardava il fabbricato che ospitava gli appartamenti delle due parti in causa e che risultava coperto da due tetti strutturalmente autonomi dei quali quello che copriva l’appartamento del convenuto, sul quale era installata la canna fumaria in questione, era posto più in basso rispetto al “colmo del tetto”, ovvero la parte più alta dell’intero fabbricato.

La questione giuridica ruota intorno all’art. 890 c.c., rubricato “distanze per fabbriche o depositi nocivi e pericolosi”, che sancisce l’obbligo per chi, presso il confine, anche se su questo si trova un muro divisorio, voglia fabbricare forni, camini, magazzini di sale, stalle e simili, o voglia collocare materie umide o esplodenti o in altro modo nocive, ovvero impiantare macchinari, per i quali può sorgere pericolo di danni, di osservare le distanze stabilite dai regolamenti e, in mancanza, quelle necessarie a preservare i fondi vicini da ogni danno alla solidità, salubrità e sicurezza.

A questo proposito, la Suprema Corte chiarisce che le canne fumarie assolvono alla stessa funzione dei camini e pertanto soggiacciono alla disciplina di cui all'art. 890 c.c.  I manufatti apposti nei pressi del confine con un fondo altrui devono osservare le distanze stabilite dai regolamenti oppure, in mancanza, quelle necessarie ad assicurare la sicurezza, la solidità e la salubrità dei fondi finitimi. Specifica, inoltre, la Corte che in presenza di un regolamento anche locale che disciplini il profilo delle distanze, secondo orientamento costante (Cassazione civile sez. II, 22/10/2009, n. 22389; Cassazione civile sez. II, 22/02/2011, n. 4286; Cassazione civile sez. II, 3/10/2013, n. 22635; Cassazione civile sez. II, 16 aprile 2018, n. 9267), vige una presunzione assoluta di pericolosità , la quale preclude qualsiasi accertamento concreto mentre, in difetto di una disposizione regolamentare, si ha pur sempre una presunzione di pericolosità, sebbene relativa, che può essere superata ove la parte interessata al mantenimento del manufatto dimostri che si possa ovviare al pericolo o al danno del fondo vicino.

Nella vicenda oggetto della pronuncia in commento, era presente un apposito regolamento comunale, che all’art. 32 sanciva, testualmente, che "tanto gli impianti collettivi di riscaldamento che quelli singoli, nonché gli scaldabagni... e i camini debbono essere muniti di canne fumarie indipendenti, prolungate per almeno un metro al di sopra del tetto o della terrazza; la fuoriuscita dei fumi deve verificarsi a non meno di 10 m. da qualsiasi finestra a quota uguale o superiore".

Pertanto, il giudice di prime cure concludeva per la piena conformità del manufatto alle prescrizioni urbanistiche, dimostrata dal fatto che la canna fumaria del convenuto si ergeva, rispetto alla falda del tetto sul quale era ubicata, per un’altezza ben superiore a quella minima di un metro e che la stessa, era più alta della finestra della parte ricorrente, per cui non doveva la distanza minima stabilita dal regolamento summenzionato.

Di contro, la Corte d’Appello di Roma riteneva che l’altezza che doveva essere presa in considerazione per verificare la conformità della canna fumaria alle prescrizioni del regolamento non fosse quella del tetto sul quale la stessa canna insisteva, bensì quella del colmo della più alta copertura del fabbricato comune, in ossequio a quella che è la ratio legis del regolamento citato, ovvero quella di evitare che fumi nocivi ed intollerabili emessi dalle canne fumarie invadessero le abitazioni.

Infine, a seguito di ricorso in Cassazione, la Suprema Corte, stabilendo che la ratio anche dell’art. 890 c.c. è proprio quella di evitare che fumi nocivi ed intollerabili emessi dalle canne fumarie invadano le abitazioni e, trattandosi di tetti che coprono il medesimo fabbricato ad altezza diversa, tale scopo può essere raggiunto avendo come riferimento, per il calcolo delle distanze, il c.d. "colmo del tetto", cioè la parte più alta dell'intero fabbricato e non già il tetto di copertura della porzione più bassa del medesimo fabbricato. Dunque, il dubbio se calcolare la misura minima indicata dal regolamento comunale considerando la parte più alta o la parte più bassa del tetto viene risolto dalla Giurisprudenza di legittimità, aderendo all’impostazione più rigorosa: al fine di tutelare i fondi finitimi la soglia del tetto da considerare per misurare la distanza minima è quella del “colmo del tetto”.

Ad avviso di chi scrive, è condivisibile la decisione adottata dalla Suprema Corte in quanto le regole in materia di edilizia, nel prevedere i limiti che devono essere osservati dai proprietari, tendono a conciliare due tipi di interessi: da un lato l’interesse del proprietario allo sfruttamento del proprio bene e dall’altro l’interesse generale pubblicistico ad un uso equo e razionale del bene immobile, alla tutela del paesaggio, dell’ambiente e, nel caso in esame, della salute. Non vi è dubbio che i due interessi siano perfettamente bilanciati solo se il calcolo delle distanze avvenga dal “colmo del tetto”, essendo tale soluzione idonea a tutelare la salubrità dei luoghi adiacenti senza incidere in modo eccessivo sul diritto del proprietario.

Argomento: Della proprietà
Sezione: Sezione Semplice

(Cass. Civ., Sez. VI, 03 giugno 2021, n.15441)

stralcio a cura di Carla Bochicchio

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“(…)la canna fumaria assolvendo alla stessa funzione dei camini, soggiace alla disciplina dettata in tema di distanze per fabbriche e depositi nocivi e pericolosi descritta dall'art. 890 c.c. Tali elementi, se apposti nei pressi del confine con un fondo alieno, devono osservare le distanze stabilite dai regolamenti e in mancanza quelle necessarie ad assicurare la sicurezza, la solidità e la salubrità dei fondi finitimi. In presenza di un regolamento anche locale che disciplina il profilo delle distanze, per costante giurisprudenza di questa Corte condivisa dal collegio, vige una presunzione di pericolosità assoluta la quale preclude qualsiasi accertamento concreto (Cassazione civile sez. II, 22/10/2009, n. 22389) mentre, in difetto di una disposizione regolamentare, si ha pur sempre una presunzione di pericolosità, seppure relativa, che può essere superata ove la parte interessata al mantenimento del manufatto dimostri che mediante opportuni accorgimenti può ovviarsi al pericolo o al danno del fondo vicino (…). (…) La ratio dell'art. 890 c.c., è quella di evitare che fumi nocivi ed intollerabili emessi dalle canne fumarie invadano le abitazioni e, trattandosi di tetti che coprono il medesimo fabbricato ad altezza diversa, tale scopo può essere raggiunto avendo come riferimento, per il calcolo delle distanze, il c.d. "colmo del tetto", cioè la parte più alta dell'intero fabbricato e non già il tetto di copertura della porzione più bassa del medesimo fabbricato (…)”. Confermando l'orientamento della corte di merito, i giudici di legittimità ribadiscono l'interpretazione già proposta in materia di distanze tra edifici, con particolare riferimento alla distanza minima necessaria tra una canna fumaria e la finestra del vicino. La decisione si fonda su due principi. Il primo concerne l'interruzione del termine per l'acquisto mediante usucapione della canna fumaria. Per la Corte di Cassazione, l'esecuzione di interventi suscettibili di variare la volumetria dell'edificio configura una nuova costruzione e non una mera ristrutturazione, determinando allora l'interruzione del termine utile all'acquisto per usucapione. Il secondo principio riguarda l'individuazione della soglia rilevante per l'ipotesi che l'edificio abbia due tetti posti a livelli differenti e sia prescritta un'altezza minima della canna fumaria dal tetto. In [continua ..]

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