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Differenze tra preliminare di donazione e pactum fiduciae

Argomento: Delle obbligazioni
Sezione: Sezione Semplice

(Cass. Civ, Sez. II, 9 maggio 2022, n. 14524)

stralcio a cura di Camilla Ragazzi

 

6.3. (…) le Sezioni Unite di questa Corte, dopo aver evidenziato che "il fenomeno fiduciario consiste in una operazione negoziale che consente ad una parte (il fiduciante) di far amministrare o gestire per finalità particolari un bene da parte di un'altra (il fiduciario), trasferendo direttamente al fiduciario la proprietà del bene o fornendogli i mezzi per l'acquisto in nome proprio da un terzo, con il vincolo che il fiduciario rispetti un complesso di obblighi volti a soddisfare le esigenze del fiduciante e ritrasferisca il bene al fiduciante o a un terzo da lui designato", hanno, tra l'altro, evidenziato le differenze (…): "nel preliminare, infatti, l'effetto obbligatorio è strumentale all'effetto reale, e lo precede; nel contratto fiduciario l'effetto reale viene prima, e su di esso s'innesta l'effetto obbligatorio, la cui funzione non è propiziare un effetto reale già prodotto, ma conformalo in coerenza con l'interesse delle parti" (…). Ne consegue che, mentre "l'obbligo nascente dal contratto preliminare si riferisce alla prestazione del consenso relativo alla conclusione di un contratto causale tipico (quale la vendita), (…), "diversamente, nell'atto di trasferimento del fiduciario - analogamente a quanto avviene nel mandato senza rappresentanza (art. 1706, secondo comma, cod. civ.) - si ha un'ipotesi di pagamento traslativo, perché l'atto di trasferimento si identifica in un negozio traslativo di esecuzione, il quale trova il proprio fondamento causale nell'accordo fiduciario e nella obbligazione di dare che da esso origina". Le differenze esistenti tra il contratto preliminare e il pactum fiduciae escludono (…) la possibilità (…) di ritenere che l'impegno al trasferimento assunto in sede fiduciaria abbia titolo in un contratto preliminare e, tanto meno, di ritenere che tale impegno, in quanto privo di corrispettivo, abbia il carattere della promessa di donazione. 6.4. Né, del resto, l'obbligo del fiduciario (…) deriva dalla dichiarazione (…) ricognitiva dell'intestazione fiduciaria e promissiva del ritrasferimento posto che "(…) tale dichiarazione (…) è produttiva dell'effetto di determinare la relevatio ab onere probandi e di rafforzare così la posizione del fiduciante destinatario della dichiarazione stessa, il quale, in virtù di questa, è esonerato dall'onere di dimostrare il rapporto [continua ..]

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