home / Archivio / Diritto Civile raccolta del 2022 / Non sussiste la nullità ex art. 1418 c.c. per la fideiussione prestata da un c.d. «confidi ..

indietro stampa contenuto leggi libro


Non sussiste la nullità ex art. 1418 c.c. per la fideiussione prestata da un c.d. «confidi minore»

Argomento: Delle obbligazioni
Sezione: Sezioni Unite

(Cass. Civ., SS.UU., 16 marzo 2022, n. 8472)

stralcio a cura di Giulia Solenni

"(…) 3.- Le questioni rimesse alle Sezioni Unite concernono, in sintesi, la validità o (natura ed effetti dell’eventuale) nullità della fideiussione prestata ad un proprio associato (GAI) dal Consorzio Confidi (cd. confidi minore), cui sarebbe «vietato» di prestare garanzie diverse da quella collettiva dei fidi e, in particolare, garanzie fideiussorie nei confronti di terzi privati, non essendo iscritto nell’albo speciale di cui al previgente art. 107 T.u.b. (…) (…) 3.2.- L’ordinanza interlocutoria, dopo avere rilevato che «il difetto d’iscrizione all’albo speciale determinerebbe un primo profilo di formale violazione del citato divieto», si interroga sull’esistenza di un simile divieto per i confidi minori di svolgere attività diverse da quella di «garanzia collettiva dei fidi», mancando la previsione di una nullità testuale in tal senso e, al fine di ravvisare una eventuale ipotesi di nullità cd. virtuale, rappresenta l’esigenza di scrutinare la natura, imperativa o no, della norma (asseritamente) limitativa dell’oggetto delle attività consentite ai confidi minori. L’ordinanza prosegue osservando che il rilascio di una fideiussione «è attività di per sé lecita e non riservata alle banche e agli intermediari finanziari autorizzati» (e nella specie prevista anche nell’oggetto sociale del Consorzio ricorrente, risultando dalla visura camerale che «nell’esercizio dell’attività di garanzia collettiva dei fidi possono essere prestate garanzie personali e reali» e che «la coop. può operare, ricorrendone i presupposti di legge, anche con terzi non soci») e che «è pertanto quantomeno dubbio che ci si trovi nel campo delle cd. nullità virtuali del contratto (per mancanza di autorizzazioni o mancanza di requisiti soggettivi - qual è l’iscrizione all’albo - richiesti dalla legge), come sarebbe nel caso in cui il Consorzio fallito avesse esercitato attività vietatagli dall’art. 106 T.u.b.». 3.3.- E tuttavia, il Collegio rimettente invita a riflettere sul fatto che «la nullità non apparirebbe più eludibile, anche nel contesto delle nullità virtuali di cui all’art.1418 co.1 c.c.» qualora si qualificasse in termini imperativi la [continua ..]

» Per l'intero contenuto effettuare il login inizio