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Locazione commerciale: volontà delle parti nella determinazione del canone e accertamento del divieto di eludere la clausola ISTAT

Argomento: Del contratto di locazione
Sezione: Sezione Semplice

(Cass. Civ., Sez. III, 25 luglio 2022, n. 23145)

stralcio a cura di Camilla Ragazzi

"(...)invito rivolto a questa Corte: i) di «precisare le facoltà concesse al locatore di convenire eventuali aumenti del canone locativo ai sensi dell’art. 32 Legge 392/78, riaffermando la nullità di qualsiasi pattuizione che non indicando in modo chiaro l’esatto ammontare del canone pattuito per tutta la durata della locazione, anche se per misure differenti nel tempo, ne prevede la variazione in aumento degli importi corrisposti negli anni precedenti, ove quest’ultimi, come nel caso in esame, siano già oggetto di aggiornamento della intervenuta variazione dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati come accertata dall’ISTAT»; ii) di «precisare l’orientamento giurisprudenziale … in ordine all’onere probatorio circa la sussistenza o meno di una violazione al divieto degli aumenti riconosciuti dal 2ˆ comma dell’art. 32 Legge 392/78, affermando che sul conduttore grava l’onere di allegare, ossia dedurre tale violazione, mentre grava sul locatore la prova che gli incrementi del canone dovuti durante la locazione siano stati inizialmente convenuti come originario canone determinato per tutta la durata della locazione»(...) Il Collegio ritiene che debba darsi seguito all’indirizzo che riconosce univocamente «il potere delle parti del contratto di locazione di immobile adibito ad uso diverso da quello di abitazione di determinare liberamente la misura del canone» e di farlo ricorrendo a più opzioni; vale a dire attraverso: 1) la pattuizione di un canone differenziato e crescente per frazioni successive di tempo; 2) il pagamento di rate predeterminate per ciascun segmento temporale; 3) il frazionamento dell'intera durata del contratto in periodi più brevi a ciascuno dei quali corrisponda un canone passibile di maggiorazione; 4) la correlazione dell'entità del rateo all'incidenza di elementi e fatti predeterminati influenti sull'equilibrio sinallagmatico; l’unico limite posto all’esercizio dell’autonomia privata è costituito dalla clausola [(...)che persegua il solo scopo di neutralizzare gli effetti della svalutazione monetaria, perché essa, eludendo i limiti imposti dalla L. n. 392 del 1978, art. 32, risulterebbe nulla ex art. 79 della medesima Legge (Cass. 10/11/2016, n. 22908);(...)Non può non riconoscersi che sia stato enunciato da questa Corte il principio, [continua ..]

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