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La forma scritta del contratto di vendita non è integrata dalla quietanza di pagamento

Argomento: Del contratto di compravendita
Sezione: Sezione Semplice

(Cass. Civ., Sez. II, 4 agosto 2022, n. 24238)

stralcio a cura di Francesco Taurisano

"(…) la procura speciale necessaria per introdurre il giudizio di legittimità non è sottoposta a rigorosi vincoli formalistici, in quanto la sua specificità emerge ex se dalla giustapposizione all’atto cui essa si riferisce. «La procura al difensore apposta a margine o in calce al ricorso per cassazione o anche su un foglio separato ma congiunto materialmente al ricorso, è, per sua natura, speciale e non richiede alcuno specifico riferimento al processo in corso, sicché è irrilevante la mancanza di un espresso richiamo al giudizio di legittimità ovvero che la formula adottata faccia cenno a poteri e facoltà solitamente rapportabili al procedimento di merito» (Cass. n. 9935/2022).(…) secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte i documenti scritti costituenti quietanza di pagamento non integrano validamente il requisito della forma scritta di un contratto di vendita, non essendo idonei a manifestare la volontà traslativa delle parti. Del resto, secondo un consolidato orientamento, «nei contratti aventi ad oggetto il trasferimento di beni immobili, ad integrare l'atto scritto, richiesto "ad substantiam", non è sufficiente un qualsiasi documento, ma occorre che questo contenga la manifestazione di volontà di concludere il contratto e sia posto in essere dalle parti al fine specifico di esprimere tale volontà. Ne consegue che non vale ad integrare la necessaria forma scritta una dichiarazione di quietanza, la quale dà la prova dell'avvenuto pagamento, ma non pone in essere il contratto, presupponendone, invece, l'esistenza» (Cass., ord. n. 10846/2019; Cass., 5158/2012; ancor prima Cass., n. 10649/1994). Ancor più in generale, l’atto traslativo, per considerarsi propriamente tale, deve tanto esprimere la volontà traslativa delle parti quanto essere specificamente posto in essere al fine di manifestare la stessa: «l'atto scritto, richiesto dalla legge "ad substantiam" e non "ad probationem" per la validità dei negozi definitivi e preliminari di vendita di immobili o di quota di immobili, deve essere rappresentato non da un qualsiasi documento, da cui risulti la precedente stipulazione, ma da uno scritto che contenga la manifestazione della volontà di concludere il contratto e che sia posto in essere al fine specifico di manifestare tale volontà […]” (Cass., [continua ..]

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