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Il motivo sulla nullità della citazione di primo grado per vizi della vocatio in ius onera la Corte alla rinnovazione degli atti compiuti in primo grado

Argomento: Procedura civile
Sezione: Sezioni Unite

(Cass. Civ., SS.UU., 26 gennaio 2022, n.2258)

stralcio a cura di Carla Bochicchio

“ (…) 6. Queste Sezioni Unite ritengono (…) di lasciare regolata dall'art. 294 c.p.c. la questione degli effetti della rilevazione della nullità della citazione come motivo d'appello, distinguendo fra rinnovazione degli atti nulli compiuti in primo grado, a norma dell'art. 354 c.p.c., comma 4, e art. 356 c.p.c., e rimessione in termini per le attività segnate da preclusioni condizionata alla dimostrazione della mancata conoscenza del processo. 6.1 La nullità della citazione introduttiva del giudizio di primo grado per vizi della vocatio in ius, riguardando l'atto preordinato all'instaurazione del contraddittorio, ove il convenuto non si costituisca e non sia rilevata d'ufficio dal giudice (art. 164 c.p.c.), comporta l'estensione a tutti gli atti del processo che ne sono dipendenti (art. 159 c.p.c., comma 1), ovvero agli atti che devono compiersi nel contraddittorio delle parti. Allorché tale nullità non sia stata sanata dalla costituzione del convenuto né rilevata d'ufficio, non operando per essa il regime di cui all'art. 157 c.p.c., comma 2, la stessa nullità si converte in motivo di impugnazione e deve perciò essere fatta valere dal contumace mediante appello, contemporaneamente spiegato, a pena di inammissibilità, anche in rapporto alle statuizioni di merito (da ultimo, Cass. Sez. Unite, 25 novembre 2021, n. 36596). La proposizione dell'appello, d'altro canto, non sana ex se la nullità degli atti successivi dipendenti dalla citazione viziata. Il giudice d'appello, preso atto della nullità del giudizio di primo grado e della stessa sentenza, non potendo disporre la rimessione al primo giudice, ai sensi dell'art. 354 c.p.c., è dunque tenuto a trattare la causa nel merito, rinnovando gli atti dichiarati nulli. 6.2. La rinnovazione degli atti nulli che sia ordinata dal giudice d'appello coinvolge, peraltro, le attività difensive correlate e strettamente conseguenziali all'atto rinnovato, ma non equivale alla rimessione in termini integrale ed automatica del contumace nello svolgimento di tutte le attività difensive impedite dalla mancata instaurazione del contraddittorio. La rimessione in termini e', infatti, ristretta dall'art. 294 c.p.c. alle sole attività ormai precluse il cui tempestivo svolgimento sia stato impedito dall'ignoranza del processo. (…) 6.3. Dunque, il giudice d'appello [continua ..]

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