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L'estensione della nullità del contratto alla clausola compromissoria
Debora Berta
La sentenza Cass. Civ. sez. I, n. 37266 del 29 novembre 2021, offre l'opportunità di soffermarsi sulla disciplina dettata dall'art. 808, comma II, c.p.c. con riferimento all'autonomia della clausola compromissoria rispetto al contratto in cui è inserita.
Il principio generale espresso dalla norma è quello dell'autonomia rispetto al contratto; corollario di questo principio è che gli eventuali vizi del contratto non compromettono anche detta clausola che pertanto rimarrà pienamente operante. Il secondo capoverso del medesimo comma prevede altresì che il potere di stipulare il contratto prevede anche il potere di pattuire la clausola compromissoria.
Nella sentenza in esame, richiamando la propria sentenza 8 febbraio 2005, n. 2529, ha precisato: “il principio secondo il quale la clausola compromissoria non costituisce un accessorio del contratto nel quale è inserita, ma ha propria individualità ed autonomia nettamente distinta da quella del contratto cui accede, per cui ad essa non si estendono le cause di invalidità del negozio sostanziale, non trova applicazione nelle ipotesi in cui queste siano esterne al negozio e comuni ad esso e alla clausola. Pertanto, la invalidità del contratto derivante dal fatto che l'amministrazione non poteva legittimamente stipulare il contratto, e perciò inserire nello stesso una clausola compromissoria, determina la invalidità anche di questa. In tal senso va inteso il disposto dell'art. 808 c.p.c. comma II, secondo cui 'il potere di stipulare il contratto comprende il potere di convenire la clausola compromissoria'”.
Nella medesima pronuncia la Suprema Corte apre, tuttavia, ad una possibilità di sanatoria del contratto che si estende inevitabilmente anche alla clausola compromissoria precisando: “Se, tuttavia, la suindicata ragione di invalidità - esterna al negozio - si estende a quest'ultimo ed alla clausola in esso contenuta, è evidente che la medesima ragione di invalidità, quando inerisce ad un difetto di potere rappresentativo dell'ente, che può essere fatto valere solo dal medesimo, ben può essere sanato dal comportamento dell'ente stesso, volto a dare esecuzione al contratto, dimostrando di volerlo convalidare.”
Nella sentenza in commento, la Corte di Cassazione ricorda come in tema di appalti pubblici, l'eccesso di potere dell'organo competente a concludere il contratto, la rappresentanza senza potere, ovvero la mancanza di deliberazione da parte dell'organo munito del potere a contrarre si traducono in difetti del consenso dell'ente medesimo, che, incidendo sulla validità ed efficacia del contratto privatistico, ne comportano l'annullabilità. Tale vizio può essere fatto valere esclusivamente dall'ente, nel cui interesse sono poste le norme procedimentali violate, mentre il contratto può essere convalidato, ex art. 1444 c.c., tutte le volte in cui l'amministrazione, che conosceva o doveva conoscere la causa d'invalidità ed alla quale spettava l'azione di annullamento, vi abbia dato volontariamente esecuzione (in tal senso Cass., 26/7/2012, n. 13296).
In ragione di detto principio la Corte ha respinto l'impugnazione della pronuncia di appello laddove : “..... ha affermato che gli arbitri hanno correttamente stabilito che la pacifica ed incontestata esecuzione del contratto valeva come rinuncia a far valere l'invalidità dello stesso per difetto di potere rappresentativo del sottoscrittore, con la conseguenza che anche la clausola compromissoria doveva considerarsi pienamente valida.”
Sezione: Sezione Semplice
(Cass. Civ., Sez. I, 29 novembre 2021, n. 37266)
stralcio a cura di Gianmarco Meo
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