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Elementi accidentali del contratto: i diversi aspetti della condizione

Argomento: Delle obbligazioni
Sezione: Sezione Semplice

(Cass. Civ., Sez. VI, 4 novembre 2021, n. 31728)

stralcio a cura di Francesco Taurisano

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"2.2. (...) Secondo la giurisprudenza consolidata di questa Corte (…) , la condizione può ritenersi apposta nell'interesse di uno solo dei contraenti solo in presenza di una clausola espressa in tal senso o di elementi che inducano a ritenere che l'altra parte non abbia alcun interesse al suo verificarsi. 2.3. Nell'accertare se la clausola sia stata apposta nell'interesse di uno solo dei contraenti, si deve tener conto della situazione riscontrabile al momento della conclusione del contratto ovvero di un insieme di elementi che, nel loro complesso, inducano a ritenere che si tratti di condizione alla quale l'altra parte non abbia alcun interesse; in mancanza, la condizione stessa deve ritenersi apposta nell'interesse di entrambi i contraenti (conf. Cass. n. 6423/2003; Cass. n. 23824/2004).  2.4.Ciò posto, l'art. 1359 c.c., secondo cui la condizione del contratto si considera avverata qualora sia mancata per causa imputabile alla parte che aveva interesse contrario al suo avveramento, non è applicabile nel caso in cui la parte, tenuta condizionatamente ad una determinata prestazione, abbia anch'essa interesse al verificarsi della condizione (Cassazione civile sez. lav., 26/07/2017, n.18512). 2.6.Ai fini dell'operatività della fictio di avveramento di cui all'art. 1359 c.c., l'esistenza di un interesse contrario all'avveramento della condizione non va valutata in termini astratti o facendo riferimento al solo momento della conclusione del contratto, ma valorizzando il dato dell'effettivo interesse delle parti all'epoca in cui si è verificato il fatto o comportamento che ha reso impossibile l'avveramento della condizione. In ogni caso, spetta alla parte interessata la dimostrazione del fatto che l'altra parte abbia tenuto un comportamento idoneo ad impedire l'avveramento della condizione, e si sia così resa inadempiente agli obblighi generali di buona fede e correttezza ovvero incombe sul creditore, che lamenti tale mancato avveramento, l'onere di provarne l'imputabilità al debitore a titolo di dolo o di colpa (Cassazione civile sez. VI, 06/02/2020, n.2762). 2.7.In materia di elementi accidentali del contratto, infatti, qualora l'acquisto di un diritto dipenda dal verificarsi di un evento futuro ed incerto rimesso al comportamento volontario di una delle parti (condizione sospensiva potestativa semplice),l'adempimento della condotta determinativa del fatto in questione è [continua ..]

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