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Non compensazione tra indennizzo ex L. n. 210 del 1992 richiesto ed ottenuto dal dante causa e risarcimento iure proprio

Argomento: Dei fatti illeciti
Sezione: Sezione Semplice

(Cass. Civ., Sez. III, 22 marzo 2022, n. 9223)

stralcio a cura di Ida Faiella

 

"(...) La Corte di appello di Perugia ha riformato questa decisione parzialmente poichè, pur confermando l'intervenuto giudicato sulla domanda di risarcimento iure hereditatis(...)l'evento morte sopravvenuto nel (OMISSIS) ha costituito un nuovo e diverso termine di decorrenza, e, nel merito, ha accolto la domanda ed escluso che la somma cui i congiunti hanno diritto iure proprio possa essere compensata con quella che a titolo di indennizzo ex L. n. 210 del 1992 ha percepito la loro dante causa. 3.-Avverso tale decisione ricorre il Ministero della Salute con tre motivi di censura (...) Il ricorso verte unicamente sulla questione della compensazione tra l'indennizzo ex L. n. 210 del 1992, percepito dalla danneggiata in primis, dante causa dei ricorrenti, ed il risarcimento che costoro iure proprio vantano per la perdita del rapporto parentale dovuto al decesso della congiunta. (...) Secondo il Ministero, infatti, la citata norma legittima all'indennizzo anche i congiunti della vittima, che dunque devono considerarsi come aventi diritto al pari di quest'ultima, con la conseguenza che non c'è diversità soggettiva tra chi ottiene l'indennizzo e chi vanta un risarcimento del danno a causa della morte per trasfusione del congiunto. 6.-Il motivo è infondato. Invero l'istituto della compensazione del lucro con il danno presuppone che il soggetto che, essendo danneggiato da un fatto, ha diritto al risarcimento in ragione di quello stesso fatto, abbia pure diritto ad un vantaggio che va a compensare la perdita consistente nel danno, con la conseguenza che la regola della compensazione trova il suo fondamento nel divieto di arricchimento del danneggiato il quale ha diritto soltanto al risarcimento integrale del danno subito e non già ad un guadagno ulteriore rispetto a tale compensazione. E' noto che sugli ambiti della compensatio lucri cum damno questa Corte ha affermato, a Sezioni unite, il principio per cui il vantaggio conseguito a causa del danno subito, come il fatto di ricevere una pensione o un indennizzo, non va compensato con il risarcimento ricevuto per quel danno qualora quel vantaggio abbia una finalità diversa da quella risarcitoria: nella specie si trattava della pensione di reversibilità percepita dal superstite, ritenuta cumulabile con il diritto al risarcimento del danno patrimoniale che lo stesso superstite aveva ottenuto quale conseguenza della perdita del congiunto (Sez. Un. 12654/ 2018). Va [continua ..]

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