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Sezioni Unite: gli artt. 633 e 636 del codice di procedura civile, relativi alla procedura ingiuntiva, sono attualmente vigenti e operativi.

Argomento: Procedura civile
Sezione: Sezioni Unite

(Cass. Civ., SS.UU., 8 luglio 2021, n. 19427)

stralcio a cura di Fabrizia Rumma

"(...)11.1. La legge professionale di cui al R.D.L. n. 1578 del 1933, art. 14, lett. d), tuttora vigente, nella parte in cui attribuisce ai consigli dell'ordine il compito di dare il parere sulla liquidazione degli onorari di avvocato "nel caso preveduto dall'art. 59, e negli altri casi in cui è richiesto a termini delle disposizioni vigenti", non rinvia alle tariffe. 11.2. Altrettanto è a dirsi con riguardo alle norme del codice di rito (art. 633 c.p.c., comma 1, n. 2, e art. 636 c.p.c.), le quali non discorrono di tariffe, ma si limitano a richiamare la parcella dell'avvocato sottoscritta dal ricorrente e corredata dal parere della competente associazione professionale. 11.3. Quanto al parere di congruità, esso è tuttora richiamato nella L. n. 247 del 2012, art. 29, comma 1, lett. l), il quale prevede che, tra i compiti del consiglio dell'ordine, vi è la formulazione di pareri sulla liquidazione dei compensi spettanti agli iscritti; e la norma si raccorda con la L. n. 247 del 2012, art. 13, comma 9, nella parte in cui dispone che il consiglio, su richiesta dell'iscritto, può rilasciare un parere sulla congruità della pretesa dell'avvocato. Nè si ravvisano disposizioni che limitano l'efficacia del suddetto parere al solo procedimento di liquidazione dei compensi L. 13 giugno 1942, n. 794, ex art. 28. 11.4. Pertanto, non solo manca nell'art. 633 c.p.c., comma 1, n. 2, e art. 636 c.p.c., ogni riferimento alle tariffe - sicchè anche dal punto di vista letterale non può configurarsi alcuna abrogazione espressa L. n. 1 del 2012, ex art. 9, comma 5, -, ma neppure può ravvisarsi un'abrogazione tacita per incompatibilità, la quale ricorre solo quando tra le norme precedenti e quelle successive vi sia una contraddizione tale da renderne impossibile la contemporanea applicazione, cosicchè dalla applicazione ed osservanza della nuova legge non possono non derivare la disapplicazione o l'inosservanza dell'altra (Cass. Sez. Un. 16 maggio 2013, n. 11833). Ipotesi, queste, non ricorrenti nel caso di specie, una volta che l'intero complesso normativo, come su illustrato, dà conto della possibilità di una liquidazione giudiziale del compenso professionale ancorata a parametri predeterminati. 11.5. In definitiva, la tesi secondo cui lo smantellamento del sistema tariffario ha [continua ..]

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