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Fornitura di energia elettrica: incombe sul fornitore l'onere di provare la funzionalità del contatore, ove contestata dal consumatore

Giorgio Potenza

 

 

L’ordinanza in commento, pur non essendo innovativa in materia, ha tuttavia il pregio di precisare con estrema chiarezza i criteri di riparto dell’onere probatorio in tema di fornitura di energia elettrica con rilevazione dei consumi mediante contatore.

Nel caso giunto all’attenzione della Suprema Corte, un consumatore, titolare di un contratto di somministrazione di energia elettrica, aveva citato in giudizio la società fornitrice con un’azione di accertamento negativo del credito ex adverso vantato, al fine di contestare una fattura nella quale erano stati conteggiati a suo carico alcuni consumi a conguaglio, ritenuti eccessivi rispetto ai consumi medi dei mesi precedenti, debitamente allegati in giudizio.

Nel corso del primo grado di giudizio, il consumatore aveva dedotto che la fattura inviata dalla società fornitrice era da considerarsi inattendibile, poiché si riferiva ad una rilevazione di consumi che era stata effettuata al momento della sostituzione del contatore (avvenuta in sua assenza) ad opera di un soggetto estraneo e non autorizzato. Aveva contestato, pertanto, sia la corretta rilevazione dei consumi, eseguita in difetto di contraddittorio con il contraente somministrato, sia l’eccessività dei consumi fatturati a causa di un malfunzionamento del vecchio contatore, che, tuttavia, non era più verificabile proprio in ragione dell’avvenuta sostituzione. 

Il giudice di prime cure aveva rigettato integralmente la domanda attorea mentre il giudice del secondo grado, pur rilevando l’irregolarità delle operazioni di sostituzione del contatore in assenza di contraddittorio tra le parti, aveva statuito che l’utente-consumatore non aveva disconosciuto la rilevazione fotografica dell’ultima lettura effettuata con il precedente contatore prima della sua sostituzione, dalla quale potevano comunque ritenersi provati i consumi fatturati dalla Società fornitrice. Aveva quindi rigettato l’impugnazione, con condanna dell’appellante al pagamento delle spese processuali.

Proposto ricorso per Cassazione, il ricorrente aveva impugnato la sentenza del grado di appello con la quale, contraddittoriamente, da un lato era stata accertata l’irregolarità delle operazioni di sostituzione del vecchio contatore, e dall’altro era stato ritenuto comunque soddisfatto l’onere della prova del credito vantato dalla società fornitrice, in ragione della predetta documentazione fotografica.

In particolare, secondo la prospettazione del ricorrente, il giudice del secondo grado aveva erroneamente considerato non disconosciuta la rilevazione del contatore attestata nella fotografia versata in atti, laddove invece il consumatore aveva contestato la legittimità e la regolarità dell’intera procedura di sostituzione del contatore  - e, quindi, di tutti gli elementi di prova scaturenti dalla procedura stessa – nonché l’anomalo funzionamento del vecchio misuratore, non più suscettibile di verifica tecnica a causa della sua sostituzione.

La Terza Sezione della Corte di Cassazione ha accolto il ricorso sulla scorta di tre motivi dei cinque proposti, cassando la sentenza impugnata con rinvio e ribadendo il seguente principio di diritto:             “In tema di contratti di somministrazione,  la rilevazione dei consumi mediante contatore è assistita infatti da una mera presunzione semplice di veridicità, sicché, in caso di contestazione, grava sul somministrante, anche se convenuto in giudizio con azione di accertamento negativo del credito, l’onere di provare che il contatore era perfettamente funzionante, mentre il fruitore deve dimostrare che l’eccessività dei consumi è dovuta a fattori esterni al suo controllo e che non avrebbe potuto evitare con un’attenta custodia dell’impianto, ovvero di aver diligentemente vigilato affinché eventuali intrusioni di terzi non potessero alterare il normale funzionamento del misuratore o determinare l’incremento dei consumi”.

Secondo un principio di diritto consolidato nella giurisprudenza di legittimità, infatti, (cfr. Cass. Civ., Sez VI -3 Ord., 24 giugno 2021 n. 18195; Cass. civ., Sez. VI - 3, Ord., 09 gennaio 2020, n. 297; Cass. civ., Sez. III, Ord., 19 luglio 2018, n. 19154; Cass. Civ., Sez. III, Sent., 22 novembre 2016, n. 23699) in presenza di contestazioni circa la funzionalità del contatore, spetta al somministrante l’onere di fornire la prova di tale funzionalità, mentre in capo al somministrato incombe l’onere probatorio di dimostrare, ove lamenti l’eccessività dei consumi rilevati da un contatore funzionante, che la stessa eccessività rispetto ai consumi medi precedenti è dipesa da cause esterne alla sua volontà ed a lui non imputabili.

Nel caso di specie, non risultava allegata alcuna prova circa il regolare funzionamento del vecchio contatore nella registrazione dei consumi e la sua sostituzione (peraltro eseguita in assenza dell’utente) ne aveva altresì precluso ogni possibilità di dimostrazione tecnica della sua funzionalità. Di conseguenza, a fronte di espressa contestazione della funzionalità del contatore formulata dal fruitore della somministrazione di energia elettrica, la società fornitrice non aveva soddisfatto il proprio onere probatorio. Né alcun valore probatorio in ordine alla effettiva entità dei consumi poteva ritenersi spiegato dalla rilevazione attestata nella documentazione fotografica prodotta in giudizio, essendo caduta la presunzione di veridicità della lettura stessa proprio in ragione del dedotto malfunzionamento del misuratore.

La pronuncia in commento, nella parte in cui tiene conto in concreto della impossibilità per l’utente- somministrato di provare circostanze che non ricadono nella propria sfera d’azione, gravando dunque dell’onere di dimostrare la funzionalità del contatore la parte (rectius il fornitore) a cui “è più vicino il fatto da provare”, si pone sostanzialmente in linea con l’insegnamento delle Sezioni Unite di cui alla sentenza del 30/10/2001 n. 13533, sulla c.d. "vicinanza della prova" o “riferibilità della prova”, secondo il quale, in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c., risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero che il termine per adempiere alla propria obbligazione non sia ancora scaduto).

Ed infatti, i guasti, per lo più occulti, dei contatori utilizzati come sistema di misurazione dei consumi di energia elettrica, comportano verifiche tecniche non eseguibili dall’utente, il quale è sprovvisto delle necessarie competenze. Per tale motivo, ai fini del riparto dell’onus probandi la giurisprudenza afferma che l’utente deve (e può limitarsi a) contestare il malfunzionamento dello strumento di misurazione dei consumi di energia, mentre il fornitore è tenuto, al contrario, a dimostrare che il contatore è regolarmente funzionante.

Né i termini della questione possono mutare ove si proponga, come nel caso di specie, un’azione di accertamento negativo del credito ex adverso vantato, giacché è noto (si veda, ex plurimis, Cass. Civ. n. 16197/2012) che "In tema di riparto dell'onere della prova ai sensi dell'art. 2697 c.c., l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto grava sempre su colui che si afferma titolare del diritto stesso ed intende farlo valere, ancorché sia convenuto in giudizio di accertamento negativo".

In caso di contestazione della fattura da parte dell’utente-consumatore, dunque, grava sul fornitore di energia elettrica la prova del corretto funzionamento del contatore e dunque della corrispondenza tra il consumo rilevato e quello indicato in fattura, dovendosi attribuire al sistema di registrazione dei consumi tramite contatore il valore di mera presunzione semplice di veridicità.

 

 

 

Argomento: Del contratto di somministrazione
Sezione: Sezione Semplice

(Cass. Civ., Sez. III, 7 luglio 2022, n. 21564)

stralcio a cura di Giorgio Potenza

“Il giudice di merito non ha fatto corretta applicazione delle regole relative alla ripartizione dell'onere probatorio nei contratti di somministrazione, là dove la rilevazione dei consumi sia effettuata mediante lettura del contatore. In tema di contratti di somministrazione, la rilevazione dei consumi mediante contatore è assistita infatti da una mera presunzione semplice di veridicità sicché, in caso di contestazione, grava sul somministrante, anche se convenuto in giudizio con azione di accertamento negativo del credito, l'onere di provare che il contatore era perfettamente funzionante, mentre il fruitore deve dimostrare che l'eccessività dei consumi è dovuta a fattori esterni al suo controllo e che non avrebbe potuto evitare con un'attenta custodia dell'impianto, ovvero di aver diligentemente vigilato affinché eventuali intrusioni di terzi non potessero alterare il normale funzionamento del misuratore o determinare un incremento dei consumi (Cass. n. 19154 del 2018; Cass. n. 297 del 2020). In presenza di contestazioni sulla funzionalità del sistema di misurazione, dunque, incombe sul somministrante l'onere di dare la prova della funzionalità del contatore. Se il somministrante ha assolto a tale onere probatorio, il consumatore ove lamenti l'eccessività dei consumi rilevati, è tenuto a provare, per liberarsi dall'obbligo di pagare il corrispettivo richiesto, che il consumo risultante come elevato, sulla base di un contatore funzionante, è dipeso da cause esterne alla sua volontà e non a lui imputabili. Se però a fronte di una contestazione di malfunzionamento, l'impresa erogatrice non prova che il contatore funziona regolarmente - prova nel caso di specie non fornita, anzi preclusa dallo stesso comportamento della somministrante che con l'irregolare asportazione del misuratore senza contraddittorio ha impedito, alla controparte ma anche a sé stesso, di provare la regolarità o meno dei consumi - cade la presunzione di consumo a carico del somministrato. Ne consegue che il giudice di merito, dopo aver accertato che il precedente contatore, sulla base della cui ultima lettura era stata emessa la fattura contestata, per eccessività dovuta proprio ad un lamentato malfunzionamento, non avrebbe potuto legittimamente fondare la prova del consumo di energia sulla rilevazione fotografica dell'ultima lettura risultante dal vecchio [continua ..]

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