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Mediazione immobiliare: l'onere di diligenza del mediatore non può essere spinto sino al punto di dover assicurare in ogni caso la validità dell'atto

Argomento: Del contratto di mediazione
Sezione: Sezione Semplice

(Cass. Civ., Sez. II, 9 agosto 2022, n. 24486)

stralcio a cura di Fabrizia Rumma

“(…) 2. I motivi, che possono essere congiuntamente esaminati per la loro connessione, sono infondati. (…) Riservata la disamina della questione della ipotizzata frode alla legge per effetto della conclusione del preliminare avente ad oggetto un bene per il quale sussiste il divieto di alienazione ai sensi della normativa in esame, oggetto di un successivo motivo di ricorso, rileva il Collegio che non possa accedersi alla tesi della nullità in sè del preliminare oggetto della proposta di acquisto dei danti causa dei ricorrenti, e ciò anche avuto riguardo alla giurisprudenza di questa Corte, maturata in relazione ad analoghe ipotesi di divieto di alienazione, essendosi appunto affermato che la nullità della cessione di alloggio di edilizia economia e popolare da parte dell'assegnatario con patto di riscatto, se stipulata in violazione del D.P.R. n. 1265 del 1956, art. 26 non toglie che l'assegnatario possa validamente stipulare un preliminare di vendita che, pur se effettuato in pendenza del termine di assegnazione, anche eventualmente accompagnato dall'anticipata attribuzione del possesso dell'immobile, richiede un'ulteriore manifestazione della volontà negoziale dopo l'acquisto della proprietà, al fine di produrre effetti traslativi, quando il giudice di merito, interpretando la volontà negoziale, abbia ritenuto la stessa, anche in relazione al principio di conservazione del negozio, diretta ad operare in tempo successivo (Cass. n. 196/2018; Cass. n. 11664/2007). Una volta quindi esclusa la nullità in sè della conclusione di un preliminare avente ad oggetto un immobile oggetto di acquisto ai sensi della cd. cartolarizzazione, essendo la nullità espressamente riferibile al solo compimento di atti aventi efficacia traslativa, la tesi dei ricorrenti posta a fondamento del primo motivo, secondo cui non potrebbe reputarsi intervenuta la conclusione di un affare ai sensi dell'art. 1755 c.c., comma 1 risulta contraddetta dalla costante giurisprudenza di questa Corte a mente della quale, in relazione alla analoga problematica della conclusione tramite l'attività di mediazione di contratti preliminari aventi ad oggetto immobili abusivi, e quindi incommerciabili, ai sensi delle norme urbanistiche succedutesi nel tempo, poichè la sanzione della nullità trova applicazione nei soli contratti con effetti traslativi e non anche con [continua ..]

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