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La prescrizione del diritto al risarcimento del danno cagionato dal reato si inserisce nel quadro generale dell'istituto della prescrizione civile

Argomento: Della tutela dei diritti
Sezione: Sezione Semplice

(Cass. Civ., Sez III, 6 aprile 2022, n. 11190)

stralcio a cura di Ida Faiella

"(...)A seguito di querele (...) per fatti risalenti all'8.1.1994, il Tribunale di Sant'Angelo dei Lombardi condannò il D.N. e il D.M. (...)per il reato di lesioni, mentre mandò assolto il M.; il reato venne successivamente dichiarato estinto per intervenuta prescrizione  (...)il medesimo M. convenne in giudizio il D.M. e il D.N. per sentirli condannare al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali conseguiti al delitto di calunnia (...)4.2. La controversia in esame concerne danni che si assumono provocati da un illecito costituente reato (la dedotta calunnia) e (...) pone la questione della necessità o meno che il M. ponesse in essere atti interruttivi della prescrizione (civilisticamente rilevanti) (...) 4.3. Al riguardo, deve considerarsi che: nella giurisprudenza di questa Corte è assolutamente prevalente l'affermazione secondo cui "la costituzione di parte civile ha un effetto interruttivo permanente del termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno scaturito dal reato, il quale riprende a decorrere dal momento in cui diviene irrevocabile la sentenza che definisce il processo penale" (Cass. n. 26887/2008; conformi Cass. n. 9942/98, Cass. n. 872/2008, Cass. n. 19741/2011, Cass. n. 17226/2014, Cass. n. 28456/2017); in tal senso deve leggersi anche Cass., S.U. n. 8348/13, che fonda la decorrenza della prescrizione dalla data di irrevocabilità della sentenza penale, anzichè dalla data dell'evento integrante l'illecito, sull'"effetto interruttivo-sospensivo della prescrizione conseguente all'esercizio dell'azione civile" compiuto mediante la costituzione di p.c.; è di tutta evidenza che, per il fatto stesso di rimarcare l'effetto interruttivo della costituzione di p.c., tale orientamento riconosce la rilevanza/utilità della costituzione, escludendo -implicitamente, ma univocamente- che la prescrizione possa ritenersi interrotta, ai fini civilistici, dalla mera pendenza del procedimento penale; se così fosse, infatti, la costituzione di p.c. sarebbe priva di concreta rilevanza e non si comprenderebbe la ragione dell'affermazione della sua efficacia interruttiva (...)Ferma restando la necessità dell'interruzione della prescrizione ai fini civilistici, va peraltro precisato che essa può avvenire anche con modalità diverse dalla costituzione di parte civile nel procedimento penale, essendo sufficiente qualunque atto idoneo a manifestare la [continua ..]

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