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Sul contratto autonomo di garanzia

Sezione: Sezione Semplice

(Cass. Civ., Sez. III, 31 maggio 2021, n. 15091)

stralcio a cura di Francesco Taurisano

3.1. (…) Deve essere data continuità alla giurisprudenza di questa Corte (Cass. 14 giugno 2016, n. 12152; 13 giugno 2019, n. 15868) che, in fattispecie analoga alla presente, ha affermato che in materia di contratto autonomo di garanzia, la previsione, nel testo contrattuale, della clausola "a prima richiesta e senza eccezioni" fa presumere l'assenza dell'accessorietà della garanzia, la quale, tuttavia, può derivarsi, in difetto, anche dal tenore dell'accordo, ed in particolare dalla presenza di una clausola che fissa al garante il ristretto termine di trenta giorni per provvedere al pagamento dietro richiesta del creditore, insufficiente per l'effettiva opposizione delle eccezioni, e dalla esclusione, al contempo, della possibilità per il debitore principale di eccepire alcunché al garante in merito al pagamento stesso (esclusione che si ricava dalla previsione che il pagamento avviene «dopo un semplice avviso alla ditta obbligata senza bisogno di preventivo consenso da parte di quest'ultima che nulla potrà eccepire alla società in merito al pagamento stesso»). Entrambe le previsioni negoziali sono presenti nel caso di specie. (…) va rammentato che la tendenziale incompatibilità della previsione di cui all'art. 1957 con il contratto autonomo di garanzia, salvo la diversa specifica pattuizione fra le parti (Cass. 28 marzo 2017, n. 7883), non esclude che l'eventuale rinvio pattizio alla previsione della clausola di decadenza di cui all'art. 1957, comma 1, c.c., debba intendersi riferito esclusivamente al termine semestrale indicato dalla predetta disposizione (Cass. 26 settembre 2017, n. 22346; 21 maggio 2008, n. 13078). E' stato in questo quadro affermato che la circostanza che le parti, in un contratto di garanzia, abbiano regolamentato gli oneri gravanti sul creditore ai sensi dell'art. 1957 cod. civ., non è da sola sufficiente ad escludere il carattere autonomo della garanzia stessa, essendo tale norma espressione di un'esigenza di tutela del fideiussore, che può essere considerata meritevole di protezione anche in caso di garanzia non accessoria (Cass. 5 aprile 2012, n. 5526).  

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