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La giurisdizione del giudice ordinario dopo la sottoscrizione del contratto di appalto di opere pubbliche

Sezione: Sezioni Unite

(Cass. Civ., Sez. Unite, 18 ottobre 2021, n. 28638)

stralcio a cura di Fabrizia Rumma

"[...] 3. Ritengono queste Sezioni unite che il primo motivo è fondato e, pertanto, deve essere accolto, ravvisandosi la sussistenza della giurisdizione del giudice ordinario con riferimento alla controversia oggetto di contestazione. Occorre, infatti, rilevare che, nel caso di specie, la domanda dell'odierna società ricorrente - proposta dinanzi al Tribunale ordinario di Taranto - era rivolta all'ottenimento di una tutela possessoria ex art. 1168  c.c. contro l'esecuzione coatta della sottrazione della struttura cimiteriale alla disponibilità della stessa sulla scorta di un'asserita intervenuta risoluzione di diritto del contratto e della dichiarazione di decadenza dall'aggiudicazione, previa disapplicazione dei provvedimenti amministrativi presupposti. Invero, dal "petitum sostanziale" dedotto con l'iniziale domanda possessoria (v. la relativa riproduzione riportata pag. 5 del ricorso proposto dinanzi a queste SU), si evince inequivocamente che la OMISSIS aveva configurato come spoglio la condotta materiale ascritta al Comune di OMISSIS "previo accertamento e dichiarazione incidenter tantum dell'illegittimità dei provvedimenti amministrativi presupposti" siccome adottati in carenza di potere ed incidenti sulla fase privatistica del "project financing" di cui alla convenzione intercorsa tra le parti nel 2004 ed integrata con atto aggiuntivo nel 2010…….Secondo la giurisprudenza di queste Sezioni unite la P.A., una volta esauritasi la fase pubblicistica addivenendo poi alla stipula di una conseguente convenzione in esito all'aggiudicazione dell'opera a seguito della procedura di evidenza pubblica, si innesta una successiva fase a connotazione privatistica relativa al profilo esecutivo caratterizzato da una serie di contrapposte obbligazioni e nella quale si individuano le ragioni (e il relativo procedimento) per contestare eventuali inadempimenti, per formalizzare diffide all'esecuzione di prestazioni e anche per dar corso alla eventuale risoluzione della convenzione in presenza di condotte omissive o gravemente carenti (cfr. SU n. 28804/2011, n. 2482/2017 e, da ultimo, Cass. n. 5504/2020). E, con riferimento al caso di specie, è emerso che, proprio nel corso dell'esecuzione del rapporto (derivante dal presupposto contratto di appalto concluso a seguito di procedura di affidamento in regime di project financing relativo alla progettazione, alla costruzione, all'ampliamento e alla [continua ..]

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