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Protezione internazionale sussidiaria e aggiornamenti relativi alle condizioni del paese di provenienza

Sezione: Sezione Semplice

(Cass. Civ., Sez. I, 30 settembre 2021, n. 26623)

stralcio a cura di Fabrizia Rumma

"[...] Al riguardo, le Sezioni Unite della Corte hanno in particolare chiarito che "in tema di riconoscimento dello status di rifugiato (...) i principi che regolano l'onere della prova, incombente sul richiedente, devono essere interpretati secondo le norme di diritto comunitario contenute nella Direttiva 2004/83/CE, recepita con il D.Lgs. n. 251 del 2007"; "secondo il legislatore comunitario, l'autorità amministrativa esaminante ed il giudice devono svolgere un ruolo attivo nell'istruzione della domanda, disancorato dal principio dispositivo proprio del giudizio civile ordinario e libero da preclusioni o impedimenti processuali, oltre che fondato sulla possibilità di assumere informazioni ed acquisire tutta la documentazione necessaria", tanto da ritenere che deve "ravvisarsi un dovere di cooperazione del giudice nell'accertamento dei fatti rilevanti ai fini del riconoscimento dello status di rifugiato e una maggiore ampiezza dei suoi poteri istruttori officiosi" (così, in motivazione, Cass. S.U. n. 27310 del 2008). Più nello specifico, la giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di precisare che l'approfondimento istruttorio in discorso deve essere compiuto con riguardo alla situazione sociale e politica del Paese di origine del richiedente sulla base di un accertamento che deve essere aggiornato al momento della decisione, non potendo basarsi su informazioni risalenti, ma dovendo essere svolto, anche mediante integrazione istruttoria ufficiosa, con riguardo all'attualità (in questo senso, cfr.: Cass. n. 17576 del 2010; Cass. n. 13897 del 2019; Cass. n. 8819 del 2020). In tale ordine di concetti, la motivazione della sentenza impugnata, nella parte relativa alla affermazione di non sussistenza nel (OMISSIS) di una situazione di violenza indiscriminata (per come sopra trascritta) sembra attingere alla scienza privata del giudice; non contenendo alcun cenno a fonti qualificate che tale accertamento consentano. La sentenza impugnata è dunque da cassare con rinvio alla Corte di appello di Firenze che, in diversa composizione, riesaminerà le domande di protezione sussidiaria e di concessione di permesso di soggiorno per ragioni umanitarie sulla base del seguente principio di diritto: "ai fini del riconoscimento della protezione internazionale sussidiaria, nell'ipotesi prevista dal D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14, comma 1, lett. c), il dovere di [continua ..]

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