home / Archivio / Diritto Civile raccolta del 2021 / La domanda volta al riconoscimento del diritto al permesso di soggiorno per motivi umanitari deve ..

indietro stampa contenuto leggi libro


La domanda volta al riconoscimento del diritto al permesso di soggiorno per motivi umanitari deve fondarsi su elementi specifici e non astratti

Sezione: Sezione Semplice

(Cass. Civ., Sez. I, 30 settembre 2021, n. 26641)

stralcio a cura di Fabrizia Rumma

"[...] Giova ricordare che il riconoscimento del diritto al permesso di soggiorno per motivi umanitari deve fondarsi su una effettiva valutazione comparativa della situazione soggettiva ed oggettiva del richiedente con riferimento al paese d'origine, al fine di verificare se il rimpatrio possa determinare la privazione della titolarità e dell'esercizio dei diritti umani, al di sotto del nucleo ineliminabile costitutivo dello statuto della dignità personale, in correlazione con la situazione d'integrazione raggiunta nel Paese d'accoglienza e, tuttavia, non può essere riconosciuto al cittadino straniero il diritto al permesso di soggiorno per motivi umanitari, considerando, isolatamente ed astrattamente, il suo livello di integrazione in Italia, nè il diritto può essere affermato in considerazione del contesto di generale e non specifica compromissione dei diritti umani accertato in relazione al Paese di provenienza atteso che il rispetto del diritto alla vita privata di cui all'art. 8  CEDU, può soffrire ingerenze legittime da parte di pubblici poteri finalizzate al raggiungimento d'interessi pubblici contrapposti quali quelli relativi al rispetto delle leggi sull'immigrazione, particolarmente nel caso in cui lo straniero non possieda uno stabile titolo di soggiorno nello Stato di accoglienza, ma vi risieda in attesa che sia definita la sua domanda di riconoscimento della protezione internazionale (Cass., 28 giugno 2018, n. 17072 ; Cass., Sez. U., 13 novembre 2019, n. 29459 ).Così facendo, infatti, si prenderebbe altrimenti in considerazione, piuttosto che la situazione particolare del singolo soggetto, quella del suo paese di origine, in termini del tutto generali e astratti, di per sè inidonea al riconoscimento della protezione umanitaria (Cass., 3 aprile 2019, n. 9304 ; Cass., Sez. U., 13 novembre 2019, n. 29459 ). Il Tribunale ha motivato il rigetto della misura rilevando che il richiedente,pur trovandosi in Italia sin dal 2017,non aveva documentato una sufficiente integrazione sul territorio italiano nè fornito prova di svolgimento di una attività lavorativa regolare dalla quale trarre il proprio sostentamento nonchè la mancata deduzione di condizioni di vulnerabilità soggettiva con riferimento alla personale vicenda narrata.[...]"

» Per l'intero contenuto effettuare il login inizio