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L'evento metereologico imprevedibile e responsabilità ex art. 2051 cc.

Sezione: Sezioni Unite

(Cass. Civ. , Sez. Unite, 04 giugno 2021, n. 15574)

stralcio a cura di Ilaria Marrone

“(...)18. Anche il quarto motivo è infondato. Questa Corte ha più volte chiarito che, affinché un evento meteorologico, anche di notevole intensità, possa assumere rilievo causale esclusivo, e dunque rilievo di caso fortuito ai sensi dell'art. 2051 cod. civ., occorre potergli riconoscere i caratteri dell'eccezionalità e della imprevedibilità (da ultimo, Cass. 22/11/2019, n. 30521, ed ivi ampi richiami; ex plurimis, Cass. 01/02/2018, n. 2482; Cass. 28/07/2017, n. 18856). Ne deriva che il carattere eccezionale di un fenomeno naturale, nel senso di una sua ricorrenza saltuaria anche se non frequente, non è di per sé sufficiente a configurare tale esimente, in quanto non ne esclude la prevedibilità in base alla comune esperienza (Cass.11/5/1991, n. 5267; Cass. n. 2482/2018, cit.). 18.1. In tal senso, dunque, l'imprevedibilità, alla stregua di un'indagine ex ante e di stampo oggettivo in base al principio di regolarità causale, «va intesa come obiettiva inverosimiglianza dell'evento», mentre l'eccezionalità è da «identificarsi come una sensibile deviazione (ed appunto eccezione) dalla frequenza statistica accettata come "normale". «In tale ottica, dunque, l'accertamento del "fortuito" rappresentato dall'evento naturale delle precipitazioni atmosferiche deve essere essenzialmente orientato da dati scientifici di stampo statistico (in particolare, i dati c. d. pluviometrici) riferiti al contesto specifico di localizzazione della res oggetto di custodia» (Cass. n. 2482 del 2018, cit.: Cass. n. 30521/2019)”.

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