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Liquidazione del danno da perdita parentale e danno biologico, scelta tra le tabelle milanesi e quelle romane

Argomento: Dei fatti illeciti
Sezione: Sezione Semplice

(Cass. Civ., Sez. VI, 23 giugno 2022, n. 20292)

stralcio a cura di Vito Quaglietta

“(…) in via preliminare che la morte di un prossimo congiunto può causare nei familiari superstiti oltre al danno parentale, consistente nella perdita del rapporto e nella correlata sofferenza soggettiva, anche un danno biologico vero e proprio, in presenza di una effettiva compromissione dello stato di salute fisica o psichica di chi lo invoca, l'uno e l'altro dovendo essere oggetto di separata considerazione come elementi del danno non patrimoniale, ma nondimeno suscettibili - in virtù del principio della "onnicomprensività" della liquidazione - di liquidazione unitaria (Cass. civ. Sez. III n. 28989 dell’11 novembre 2019; Sez. III n. 21084 del 19 ottobre 2015). (…) deve essere data continuità a quanto affermato da Cass. civ., Sez. III, n. 33005 del 10 novembre 2021, enunciando, il principio di diritto: “ai fini della liquidazione del danno non patrimoniale mediante il criterio tabellare il danneggiato ha esclusivamente l’onere di fare istanza di applicazione del detto criterio, spettando poi al giudice di merito di liquidare il danno non patrimoniale mediante la tabella conforme a diritto;”; (…) direttamente alla liquidazione del danno parentale (…), la Cass. civ. Sez. III, n. 10579 del 21 aprile 2021 (… ) ha affermato il seguente principio di diritto: “al fine di garantire non solo un’adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi, il danno da perdita del rapporto parentale deve essere liquidato seguendo una tabella basata sul sistema a punti, che preveda, oltre l’adozione del criterio a punto, l’estrazione del valore medio del punto dai precedenti, la modularità e l’elencazione delle circostanze di fatto rilevanti, tra le quali, da indicare come indefettibili, l’età della vittima, l’età del superstite, il grado di parentela e la convivenza, nonché l’indicazione dei relativi punteggi, con la possibilità di applicare sull’importo finale dei correttivi in ragione della particolarità della situazione, salvo che l’eccezionalità del caso non imponga, fornendone adeguata motivazione, una liquidazione del danno senza fare ricorso a tale tabella.”. Le tabelle milanesi non rispondono ai requisiti indicati in punto di perdita di rapporto parentale, come rilevato dalla stessa [continua ..]

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