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Compenso professionale: obbligazione pecuniaria portable o querable?

Sezione: Sezione Semplice

(Cass. Civ., Sez. VI, 17 novembre 2021, n. 34944)

stralcio a cura di Ilaria Marone

“5.2. il ricorso è fondato. Questa Corte, infatti, ha avuto già modo di affermare che costituisce obbligazione pecuniaria soltanto il debito che sia sorto originariamente come tale, avente ad oggetto, cioè, fin dalla sua costituzione, la prestazione di una determinata somma di danaro, ed il cui ammontare sia, quindi, già fissato al momento in cui l'obbligazione sia venuta in essere. Ne deriva che costituisce obbligazione pecuniaria, da adempiere, ai sensi dell'art. 1182, comma 3, c.c., al domicilio del creditore al tempo della scadenza, l'obbligazione derivante da titolo negoziale o giudiziale in cui questo ne abbia stabilito la misura e la scadenza, mentre, qualora tale determinazione non sia stata eseguita ab origine dal titolo, l'obbligazione deve essere adempiuta, salvo diversa pattuizione, al domicilio del debitore ai sensi dell'ult. comma della norma sopra indicata, non trattandosi di credito liquido ed esigibile. Invero, il fondamento della norma (art. 1182, comma 3°, c.c.) che fissa al domicilio del creditore l'adempimento delle obbligazioni che hanno per oggetto somme liquide ed esigibili sta nel fatto che il debitore è in grado di sapere con certezza, fin dal momento in cui l'obbligazione è venuta in essere, non solo se la prestazione è dovuta ma anche il termine del pagamento ed il suo ammontare, con la conseguenza che, negli altri casi, riprende la regola generale che stabilisce il principio che l'obbligazione deve considerarsi querable. Poiché l'ammontare e la scadenza dell'obbligazione avente ad oggetto il pagamento di compensi professionali non sono determinati, di norma, dalla convenzione con la quale sia stato conferito l'incarico, ma possono essere stabiliti successivamente solo alla stregua dell'attività posta in essere concretamente dal professionista, dopo cioè che questa sia stata prestata, la relativa obbligazione non costituisce obbligazione pecuniaria liquida ed esigibile, ai sensi dell'art. 1182, comma 3 0 , c.c., e non dev'essere eseguita al domicilio del creditore, ma a quello del debitore. In definitiva, "il compenso per prestazioni professionali, che non sia convenzionalmente stabilito, è un debito pecuniario illiquido, da determinare secondo la tariffa professionale; perciò il foro facoltativo del luogo ove deve eseguirsi l'obbligazione (art. 20 c.p.c., seconda ipotesi) va individuato, ai sensi dell'art. 1182 c. c., u. c., nel [continua ..]

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