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Codice deontologico forense e validità della contestazione

Sezione: Sezioni Unite

(Cass. Civ., Sez. Unite, 17 maggio 2021, n. 13168)

stralcio a cura di Eleonora Branno

"1.1. E' opportuno premettere che il Codice deontologico forense non ha carattere normativo, essendo costituito da un insieme di regole che gli organi di governo degli avvocati si sono date per attuare i valori caratterizzanti la propria professione e garantire la libertà, la sicurezza e la inviolabilità della di- fesa: in sede di legittimità, la violazione di tali regole non è pertanto deduci- bile ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ., non rilevando di per sé, ma solo in quanto si colleghi all'incompetenza, all'eccesso di potere o alla violazione di legge, cioè ad una delle ragioni per le quali l'art. 36 della legge 31 dicembre 2012, n. 247 consente il ricorso alle Sezioni Unite della Corte di cassazione (cfr. in riferimento al r.d.l. 27 novembre 1933, n. 1578, Cass., Sez. Un., 25/06/2013, n. 15873).  […] si osserva che la mancata o erronea indicazione delle norme deontologiche che si assumono violate non incide sulla validità della contestazione, ai fini della quale è sufficiente una chiara individuazione dei fatti addebitati, tale da consentire all'incolpato di far valere le proprie ragioni, spettando in ogni caso all'organo giudicante la qualificazione giuridica dei fatti, e configurandosi una lesione del diritto di difesa soltanto nel caso in cui l'incolpato venga sanzionato per fatti diversi da quelli che gli sono stati contestati ed in relazione ai quali ha apprestato la propria difesa (cfr. Cass., Sez. Un., 10/07/2003, n. 10842; 19/07/ 2000, n. 506).[…]"

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