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L'interpretazione del contratto alla luce della buona fede

Argomento: Delle obbligazioni
Sezione: Sezione Semplice

(Cass. Civ., Sez. II, 24 giugno 2022, n. 20434)

stralcio a cura di Gianmarco Meo

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“In tema di interpretazione del contratto, l'elemento letterale, pur assumendo funzione fondamentale nella ricerca della effettiva volontà delle parti, deve, invero, essere riguardato alla stregua degli ulteriori criteri ermeneutici e, segnatamente, di quello dell'interpretazione secondo buona fede ex art. 1366 cod. civ., avuto riguardo allo scopo pratico perseguito dalle parti con la stipulazione del contatto, e quindi della relativa causa concreta (Cass., Sez. III, 17 novembre 2021, n. 34795). L'obbligo di buona fede oggettiva ex art. 1366 cod. civ. quale criterio d'interpretazione del contratto si specifica, in particolare, nel significato di lealtà, sostanziantesi nel non suscitare falsi affidamenti e non speculare su di essi, come pure nel non contestare ragionevoli affidamenti comunque ingenerati nella controparte. A tale stregua, esso non consente di dare ingresso ad interpretazioni cavillose delle espressioni letterali contenute nelle clausole contrattuali, non rispondenti alle intese raggiunte e deponenti per un significato in contrasto con la ragione pratica o causa concreta dell'accordo negoziale. Assume, dunque, fondamentale rilievo che il contratto venga interpretato avuto riguardo alla sua ratio, alla sua ragione pratica, in coerenza con gli interessi che le parti hanno specificamente inteso tutelare mediante la stipulazione contrattuale (Cass., Sez. III, 19 marzo 2018, n. 6675). Oltre a fungere da argine a qualsiasi deriva formalistica, l'interpretazione secondo buona fede esercita una funzione più specifica, imponendo all'interprete di attribuire alle manifestazioni di volontà dei contraenti il significato oggettivo in cui la parte accettante poteva e doveva ragionevolmente intenderle. La buona fede costituisce espressione del più generale principio di solidarietà contrattuale che deve guidare l'attività ermeneutica e che si specifica nel criterio del legittimo affidamento dell'uomo medio, senza consentire all'interprete di assegnare all'atto una portata diversa da quella che emerge dal suo contenuto obiettivo. L'interpretazione secondo buona fede riflette parametri di lealtà, correttezza, ragionevole sensibilità agli interessi di controparte. (…) Conclusivamente, nello specifico contesto, si appalesa contraria a buona fede l'interpretazione della clausola contrattuale prevedente l'impegno del promittente venditore di curare, a propria cura e spese, l'estinzione [continua ..]

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