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In tema di servitù, l'aggravamento derivante da diverse modalità di esercizio non è mai in re ipsa, ma va valutato caso per caso

Argomento: Della proprietà
Sezione: Sezione Semplice

(Cass. Civ., Sez. II, 22 agosto 2022, n. 25105)

stralcio a cura di Vito Quaglietta

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“(...)1. Omissis evocò innanzi il Tribunale di Venezia omissis, e dopo aver premesso di essere titolare di una porzione di fabbricato condominiale […]  e che godeva di una servitù di scarico e conduttura di acque e fognature gravante sul fondo di titolarità dei convenuti, chiese che il Tribunale lo autorizzasse ad installare, sempre sul fondo del resistente, una vasca di condensa grassi, necessaria per esercitare attività commerciale di produzione e vendita di snacks fritti. (...) 2. (...) - la servitù esistente a favore del fondo dell’appellante si era costituita per destinazione del padre di famiglia, essendo appartenuti in origine fondo dominante e fondo servente al medesimo proprietario; - detta servitù aveva sempre avuto i caratteri dello scarico e fogna a favore di abitazioni e negozi, con la conseguenza che, ai sensi dell’art. 1065 c.c., l’appellante poteva giovarsi di essa esclusivamente nei limiti e con l’estensione originariamente contemplati nel titolo ed univocamente individuabili; - la collocazione della vasca condensa grassi (...), in quanto finalizzata allo svolgimento di attività produttive, (...) assumeva invece i caratteri di innovazione che avrebbe reso più gravoso l’esercizio della servitù, con esiti preclusi dall’art. 1067 c.c. (...) 4. (...) Ciò premesso, va rammentato che costituiscono adminicula servitutis contemplati dall’art. 1064 c.c. le facoltà accessorie, indispensabili per l'esercizio del diritto e senza le quali l'utilitas della servitù non potrebbe ricevere attuazione e la cui modifica non si ripercuote sul vincolo, né sulle modalità di attuazione della servitù medesima (Cass. civ. Sez. VI - II, n. 16322 del 30 luglio 2020; Cass. civ. Sez. II, n. 3097 del 28 maggio 1979). (...)in tema di servitù, l'aggravamento derivante da diverse modalità di esercizio non è mai in re ipsa, ma va valutato caso per caso in relazione alle concrete circostanze, con indagine di fatto riservata al giudice di merito e di per sé non sindacabile in sede di legittimità (Cass. civ. Sez. II, n. 22831 del 11 novembre 2005; Cass. civ. Sez. II, n. 5233 del 29 luglio 1983). (...) il caso qui in esame, (...) assumerebbe i caratteri di servitù di scarico per usi industriali (tali dovendosi qualificare gli scarichi derivanti [continua ..]

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