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Il riparto dell'onere probatorio negli incidenti occorsi negli edifici scolastici

Sezione: Sezione Semplice

(Cass. Civ., Sez. III, 17 marzo 2021, n. 7410)

stralcio a cura di Gianmarco Meo

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“(…) La Corte d'Appello ha, infatti, correttamente individuato il riparto dell'onere probatorio, in conformità alla giurisprudenza di questa Corte (…), attribuendo alla parte danneggiata la dimostrazione del fatto storico che, diversamente da quanto sembra ipotizzare il ricorrente, non si esaurisce nella lesione (accertata dal CTU) e nella verifica medico-legale condotta alla stregua dei criteri di compatibilità del fenomeno rilevato con il fattore causale "allegato" (criterio topografico, dell'efficienza quali-quantitativa , eziologico o dell'idoneità lesiva), ma si estende anche alla individuazione del tempo e del luogo in cui il sinistro si è verificato, atteso che in tanto è ravvisabile un inadempimento dell'Istituto scolastico alla obbligazione di vigilanza sulla sicurezza e la incolumità degli alunni minorenni affidati agli insegnanti, in quanto l'alunno permanga nella situazione di affidamento e dunque nella sfera di controllo dell'ente obbligato alla prestazione: tale circostanza fattuale è presunta finché l'allievo si trattiene entro il plesso scolastico (…) o nelle sue pertinenze (…), mentre può estendersi anche là dove il minore fuoriesca dal plesso scolastico e dalle sue pertinenze, se venga in concreto accertato che lo stesso non era stato riaffidato ad altro adulto, ma continuava ad essere sottoposto a sorveglianza da parte dell'insegnante od altro dipendente scolastico (…). (…) Risulta evidente come alla astratta affermazione in diritto, secondo cui il mero fatto del pregiudizio subito dall'alunno all'interno del plesso scolastico onera l'Istituto a fornire la prova della non imputabilità a colpa dell'inadempimento, ovvero che questo si è verificato per un fatto esterno imprevedibile o per impossibilità sopravvenuta non determinata dalla condotta dell'obbligato, è seguita una illogica applicazione della regola del riparto dell'onere probatorio, in quanto la Corte territoriale avrebbe dovuto, anziché dare rilievo, a carico del danneggiato, all'incertezza sul modo della dinamica del fatto (avendo questi assolto alla dimostrazione che mentre era all'interno del plesso scolastico aveva subito il danno), quanto piuttosto verificare se il danneggiante avesse omesso di adempiere alla dimostrazione, richiesta dall'art. 1218 c.c., di avere correttamente assolto alla prestazione di vigilanza o che [continua ..]

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