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La causa di esonero introdotta dall'art. 11, c. 2, I. n. 31 dicembre 2012, n. 247, conseguente al raggiungimento del sessantesimo anno di età, si applica al procedimento disciplinare nel quale si contesti l'inosservanza dell'obbligo di formazione.

Sezione: Sezioni Unite

(Cass. Civile Sent. Sez. Unite del 12/04/2021 n. 9549) stralcio a cura di Eleonora Branno

7.[…] La causa di esonero introdotta dall'art. 11, c. 2, I. n. 31 dicembre 2012, n. 247 e conseguente al raggiungimento del sessantesimo anno di età, incidendo in maniera innovativa e più favorevole sull'obbligo deontologico di formazione continua dell'avvocato e sul connesso dovere deontologico, si applica anche al procedimento disciplinare nel quale si contesti l'inosservanza dell'obbligo di formazione continua dell'avvocato in relazione a periodi precedenti l'entrata in vigore della medesima disposizione, in quanto trova applicazione il regime transitorio di cui all'art. 65, c. 5 della legge n. 247/2012, nella parte in cui prevede che «Le norme contenute nel codice deontologico si applicano anche ai procedimenti disciplinari in corso al momento della sua entrata in vigore, se più favorevoli per l'incolpato.». […]

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