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L´art. 2 della l. 241/1990 non si applica né al procedimento dinanzi al COA, che costituisce oggetto di una disciplina speciale, né al procedimento dinanzi al CNF, di natura giurisdizionale.

Sezione: Sezioni Unite

(Civile Sent. Sez. U Num. 13167, 2021)

stralcio a cura di Eleonora Branno

2.[…]il ricorrente deduce la violazione dell'art. 47 del r.d. n. 37 del 1934, dell'art. 2 della legge n. 241 del 1990 e dell'art. 14 della legge n. 689 del 1981, ribadendo la violazione del principio di immediatezza, desumibile sia dalla legge professionale che dai principi generali del procedimento amministrativo. […] 2.1. […]Il procedimento dinanzi al COA, pur avendo natura amministrativa e non giurisdizionale, costituisce […] oggetto di una disciplina speciale, la quale non prevede termini per l'avvio, lo svolgimento e la definizione, al di fuori di quelli posti a tutela del diritto di difesa e di quello di prescrizione dell'azione disciplinare: nell'ambito di tale procedimento, è stata pertanto esclusa l'applicabilità dell'art. 2 della legge n. 241 del 1990, essendo stato osservato che la mancata previsione di un termine finale è coessenziale al fatto che il pro- cedimento disciplinare debba avere una durata sufficiente a consentire all'incolpato di sviluppare compiutamente la propria difesa (cfr. Cass., Sez. Un., 27/10/2020, n. 23593; in riferimento al procedimento disciplinare nei con- fronti degli esercenti altre professioni, Cass., Sez. III, 7/11/2002, n. 15642; 15/01/2002, n. 369). La brevità del termine di novanta giorni previsto dalla predetta disposizione, come modificata dall'art. 3, comma 6-bis, del d.l. 14 marzo 2005, n. 35, introdotto dalla legge di conversione 15 maggio 2005, n. 80, ha indotto d'altronde ad escluderne, in linea più generale, l'applicabilità ai procedimenti amministrativi di tipo sanzionatorio, in riferimento ai quali è stato riconosciuto valore preminente all'esigenza di assicurare all'incolpato, mediante l'instaurazione del contraddittorio e la previsione di una durata ade- guata, la possibilità di predisporre le proprie difese (cfr. Cass., Sez. II, 22/02/2006, n. 3852; 10/11/2004, n. 21406).  […] Quanto invece al procedimento dinanzi al CNF, la natura pacificamente giurisdizionale delle funzioni a quest'ultimo attribuite in materia disciplinare (cfr. Cass., Sez. Un., 24/01/2019, n. 2084; 16/05/2013, n. 11833; 3/05/ 2005, n. 9097) deve considerarsi di per sé sufficiente a giustificare l'inapplicabilità dell'art. 2 della legge n. 241 del 1990, il cui ambito operativo è espressamente limitato all'attività amministrativa, con la conseguenza che, rispetto a tale procedimento, può ritenersi [continua ..]

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